La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) ha introdotto importanti novità, oltre che in tema di detassazione dei premi per obiettivi derivanti da accordi collettivi territoriali o aziendali, anche in materia di beni e servizi (benefit) riconosciuti dal datore di lavoro a favore dei lavoratori dipendenti, ovvero per tutte le erogazioni che configurano il cosiddetto “ welfare aziendale”.

Attraverso un intervento di restyling dell’art.  51 del TUIR, le modifiche hanno riguardato i piani di welfare aziendale o di flexible benefit, ovvero i piani che mettono a disposizione del dipendente un paniere di “utilità” tra i quali questi può scegliere quelle più corrispondenti alla proprie esigenze.

Il datore di lavoro – in sostituzione di premi in denaro – può infatti prevedere la messa a disposizione dei propri lavoratori di beni e servizi, il cui valore è esente da contributi e imposte; inoltre il costo sostenuto dal datore di lavoro per procurarsi tali beni e servizi è integralmente deducibile dal reddito di impresa, a patto che ciò derivi da un accordo o da un regolamento, e le utilità siano offerte alla generalità o a categorie di lavoratori dipendenti.

Riepiloghiamo di seguito le principali novità:

NON sono soggetti a contribuzione e tassazione:

  • Opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto: la mera utilizzazione di opere o servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in base a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento, purché offerti alla generalità o categorie di dipendenti e ai familiari anche non a carico fiscalmente. Le opere e i servizi possono essere messe a disposizione direttamente dal datore di lavoro o anche per il tramite di strutture esterne all’azienda; importante è che le relative spese siano sostenute direttamente dal datore di lavoro e che non siano in alcun caso sostenute dal lavoratore (non è possibile il rimborso di somme sostenute dai lavoratori). Rientrano, ad esempio, in tale ambito l’offerta di corsi di lingua, di informatica, di musica, di teatro, di danza, ecc., ovvero opere e servizi aventi le finalità sopra indicate. La erogazione di benefit – se effettuata in conformità a disposizione di contratto, accordo o di regolamento aziendale che determini quindi un obbligo negoziale – permette l’integrale deduzione dei relativi costi dal reddito del datore di lavoro e non è quindi soggetta al limite del 5 per mille prevista nella ipotesi di erogazione di beni e servizi offerti a titolo volontario da parte del datore di lavoro.
  • Somme, prestazioni e servizi di educazione e istruzione, nonché frequenza di ludoteche e centri estivi e per borse di studio, erogati dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione da parte dei familiari, per servizi di educazione e istruzione (ad esempio asili nido, scuole materne, rette scolastiche, tasse universitarie, libri si testo, borse di studio, ecc.) e servizi correlati (mense, trasporti, visite d’istruzione, gite didattiche, ecc..). Tale disposizione permette l’erogazione dei servizi di educazione e istruzione avvenga direttamente da parte del datore di lavoro o tramite terzi; in tali ipotesi è anche ammesso il rimborso di spese già sostenute dal lavoratore a favore del familiare.
  • Somme e prestazioni per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, erogate dal datore di lavoro alla generalità o categoria dei dipendenti. Nell’intento di conciliare le necessità della vita familiare del dipendente con quelle di lavoro, tale previsione consente di detassare e decontribuire le prestazioni offerte dal datore di lavoro per l’assistenza di familiari anziani (over 75) o non autosufficienti (quindi anche minori).

Rimane sempre la possibilità di erogare beni o servizi aziendali, di qualsiasi natura, ovvero fringe benefit nel limite di € 258,23 su base annua. A titolo di esempio è sempre possibile erogare alla totalità o a categorie di dipendenti: buoni benzina, buoni spesa, omaggi in occasioni ricorrenze aziendali o festività, ecc. nel limite complessivo annuo di € 258,23 annui per lavoratore. Superato tale limite l’erogazione in natura di beni servizi, che non abbiano le finalità indicate ai punti sopra indicati, diventa retribuzione imponibile previdenziale e fiscale per l’intero controvalore del bene o servizio riconosciuto.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, anche al fine dell’impostazione di piani di welfare per il personale di aziende che desiderasse accedere a tale istituto.

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