Tra gli ultimi decreti delegati emanati a completamento del Jobs Act si annovera il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, in vigore dal 24 settembre 2015. Tale decreto reca varie disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, anche se rimette di fatto a numerosi decreti attuativi l’effettiva operatività delle proprie previsioni. In attesa di tali decreti analizziamo, per sommi capi, le novità.
Collocamento obbligatorio (Lavoratori con disabilità)
- Entro il 22 marzo 2016, con uno o più decreti del MLPS (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali) saranno definite linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità.
- Dal 1° gennaio 2017 tutti i datori di lavoro che occupano tra 15 e 35 dipendenti dovranno obbligatoriamente assolvere alla copertura delle quote di riserva indipendentemente da eventuali nuove assunzioni.
- I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla prima alla 6° categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra o con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti.
- I datori di lavoro privati che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di assunzione di soggetti disabili, e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a € 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
- Ai fini della copertura delle quote di riserva i datori di lavoro privati assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità. Nel caso di mancata assunzione gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili.
- Incentivo contributivo per collocamento obbligatorio: L’incentivo si applica alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2016; sarà corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, dietro specifica domanda, per un periodo di 36 mesi nelle modalità che seguono:
- nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%;
- della misura del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%;
- nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto.
Novità su procedure e adempimenti in materia di rapporti di lavoro
- I benefici contributivi o fiscali e altre eventuali agevolazioni connesse alla stipula dei contratti collettivi aziendali o territoriali saranno riconosciute soltanto previo deposito di questi, in via telematica, presso la DTL competente.
- Dal 1° gennaio 2017 il Libro Unico del Lavoro dovrà essere tenuto in modalità telematica presso il MLPS; entro marzo 2016 il legislatore provvederà ad individuare le modalità tecniche e organizzative per la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel LUL.
- Tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, si effettuano esclusivamente in via telematica. Entro il 23 dicembre 2015, a fini di armonizzazione, il MLPS provvederà ad individuare le modalità tecniche di comunicazione e all’aggiornamento dei modelli esistenti.
Novità in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di adempimenti relativi a infortuni e malattie professionali
- Il D.lgs. 81/2008 (Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro) è stato modificato: ora si prevede che le sue previsioni si applichino anche ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio quando la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi invece, si applicano le disposizioni “semplificate”, restano comunque e in ogni caso esclusi dall’applicazione del decreto e delle norme speciali in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati e ai disabili.
Infortuni
- Dal 23 dicembre 2015 viene abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni.
- Dal 22 marzo 2016 il certificato di infortunio o malattia professionale sarà inviato telematicamente esclusivamente dal medico compilatore o dalla struttura sanitaria competente al rilascio e non dovrà più essere allegato alla denuncia d’infortunio. Tale certificato sarà reso disponibile in forma telematica dall’INAIL ai fini della compilazione della denuncia di infortunio.
- Sempre dal 22 marzo 2016 il datore di lavoro sarà esonerato dall’obbligo di trasmissione alle autorità di Pubblica Sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni a cui provvederà direttamente l’INAIL (l’obbligo non sussisterà più invece per gli eventi con prognosi pari o inferiori a 30 giorni).
Sanzioni in materia di lavoro
- Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (c.d. lavoro nero) da parte del datore di lavoro privato (ad esclusione dei datori di lavoro domestico), si applica altresì una sanzione amministrativa pecuniaria, variabile, a seconda dei giorni d’impiego effettivo del lavoratore non preventivamente dichiarato.
- Viene reintrodotta la diffida salvo i casi di occupazione di stranieri senza regolare permesso di soggiorno e di minori, necessitante, al fine di sanare la posizione, di particolari requisiti.
- Viene modificato il regime sanzionatorio dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale utilizzando criteri di tipo “premiale”.
- Modificati inoltre i seguenti regimi sanzionatori:
- omessa o infedele tenuta del Libro Unico del Lavoro;
- mancata conservazione del Libro Unico del Lavoro;
- mancata corresponsione, se dovuta, degli Assegni familiari;
- mancata consegna del prospetto paga.
Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo
Con modifica all’art. 4 della L. 300/1970 si prevede che l’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza può avvenire soltanto previo accordo collettivo stipulato dalla RSU o dalle RSA. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa Regione, ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo possono essere installati previa autorizzazione della Direzione Territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni Territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Cessione di riposi e ferie
Fermi restando i diritti in tema di riposi e ferie e l’obbligo di godere di almeno 4 settimane di ferie all’anno, di cui al D.lgs. 66/2003, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi.
Dimissioni volontarie e risoluzioni consensuali
- Le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro da parte dei lavoratori dovranno essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro attraverso il sito lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla DTL competente.
- Rimangono valide le attuali disposizioni in caso di dimissioni o risoluzione consensuale di lavoratrice o lavoratore durante il periodo di tutela della maternità / paternità.
- Entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.
- La trasmissione dei moduli può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione.
- Le nuove modalità non sono applicabili al lavoro domestico e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all’art. 2113, comma 4, c.c. (procedura ex art. 409 c.p.c.) o avanti alle commissioni di certificazione.
- Entro il 23 dicembre 2015 saranno definite le modalità operative di trasmissione dei moduli. Entro il 21 febbraio 2016 sarà resa applicabile la procedura e tutta la presente disciplina e risulterà abolita l’attuale procedura.
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