La Legge di Stabilità 2015 ha previsto, in via sperimentale per il periodo dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, che il lavoratore possa richiedere al proprio datore di lavoro di ricevere l’erogazione mensile della quota di TFR maturanda in quella medesima mensilità, inclusa quella destinata a previdenza complementare. In tal senso è stato pubblicato il D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n. 29 (in vigore dal 3 aprile 2015), recante le norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR, rinominato Quota Integrativa della Retribuzione (Qu.I.R.).
LAVORATORI INTERESSATI:
Possono presentare istanza per la liquidazione mensile della Qu.I.R. tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro privato con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi, per i quali trovi applicazione l’istituto del TFR. L’opzione può essere esercitata anche in caso di conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari.
LAVORATORI ESCLUSI
- lavoratori domestici;
- lavoratori del settore agricolo;
- lavoratori per i quali la legge o il CCNL, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento presso soggetti terzi;
- lavoratori di imprese sottoposte a procedure concorsuali;
- lavoratori dipendenti da imprese che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis legge fallimentare;
- lavoratori dipendenti da imprese che abbiano in corso un piano di risanamento attestato;
- lavoratori di imprese in CIGS o CIG in deroga (solo i lavoratori in forza all’unità produttiva interessata);
- lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti;
È, altresì, preclusa la liquidazione mensile della Qu.I.R. ai lavoratori che abbiano disposto il proprio TFR a garanzia di contratti di finanziamento (è onere del lavoratore notificare tale evenienza al datore di lavoro), fino alla notifica dell’estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.
MISURA
La Qu.I.R. mensile è pari all’intera quota di TFR maturanda, al netto del contributo dello 0,50% ove dovuto, da assoggettare a tassazione ordinaria (ma non imponibile ai fini previdenziali).
Si precisa che la quota di Qu.I.R. è utile ai fini della determinazione del reddito complessivo per il calcolo delle detrazioni fiscali, dell’Assegno per Nucleo Familiare e per il nuovo ISEE, mentre NON è considerato ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo per il c.d. bonus 80 euro, e ai fini previdenziali.
MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE
I lavoratori possono richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della Qu.I.R. compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo inviato unitamente alla presente (ovviamente, in assenza di specifica richiesta, il TFR seguirà la sua normale destinazione).
Il lavoratore potrà manifestare la propria volontà in tal senso in qualunque momento nel periodo dal 3 aprile 2015 al 30 giugno 2018. Tale scelta, una volta effettuata, sarà IRREVOCABILE fino al 30 giugno 2018 (o alla cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente).
Il datore di lavoro, verificati il possesso dei requisiti, dal periodo di paga successivo a quello di presentazione della istanza, provvederà alla liquidazione mensile della Qu.I.R.
INTERRUZIONE DELLA LIQUIDAZIONE
La liquidazione della Qu.I.R. è interrotta a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle condizioni elencate alle lettere e), f), g) e h) del paragrafo sui lavoratori esclusi e per l’intero periodo di sussistenza delle medesime, nonché nel caso di sottoposizione a procedure concorsuali.
FINANZIAMENTO GARANTITO
I datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non siano tenuti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS, che si trovassero in difficoltà finanziarie e non intendano provvedere con risorse proprie all’anticipazione del TFR in busta paga ai dipendenti che ne facciano richiesta, potranno richiedere uno specifico finanziamento presso una delle banche o intermediari abilitati che hanno aderito all’accordo-quadro del 20 marzo 2015 stipulato tra i Ministri del Lavoro e dell’Economia e l’ABI (Associazione Bancaria Italiana).
In tal caso il datore di lavoro procederà alla liquidazione mensile del Qu.I.R. a partire dal terzo mese successivo a quello di presentazione dell’istanza del lavoratore.
Il finanziamento è assistito da garanzia rilasciata da un apposito Fondo istituito presso l’INPS, previa costituzione di privilegio speciale su beni mobili del datore di lavoro. Al finanziamento non potrà essere applicato un tasso, comprensivo di ogni eventuale onere, superiore a quello di rivalutazione del TFR, tempo per tempo vigente.
Per accedere al credito occorre richiedere telematicamente all’INPS la certificazione delle informazioni necessarie per l’attivazione del finanziamento. L’Istituto rilascerà la suddetta certificazione entro 30 giorni dalla richiesta.
Il finanziamento avverrà su base mensile e la somma erogata non potrà eccedere l’importo della Qu.I.R. mensilmente certificato dall’INPS.
Il rimborso del finanziamento ricevuto è fissato al 30 ottobre 2018. In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento, il datore di lavoro è tenuto al rimborso del finanziamento già fruito entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, comprensivo degli oneri a servizio del prestito.
Se il finanziamento sarà utilizzato, anche solo in parte, per finalità diverse dalla liquidazione mensile del TFR, fatti salvi eventuali rilievi penali, l’erogazione dello steso sarà interrotta e il datore di lavoro dovrà rimborsare immediatamente la parte di finanziamento già fruita e gli interessi.
Maggiori informazioni saranno fornite alle Aziende clienti che siano intenzionate a effettivamente accedere a tale forma di finanziamento.
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