Si ricorda che la normativa sulla somministrazione di lavoro, attualmente contenuta nel c.d. T.U. dei contratti di lavoro [1], continua a prevedere l’obbligatorietà di una comunicazione annuale riepilogativa [2]. Si ricorda dunque che, in forza di tale obbligo, entro il prossimo 31 gennaio 2016 le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2015, lavoratori in somministrazione, dovranno effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (si consiglia di individuare quelle firmatarie del CCNL applicato), con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2015.

I dati obbligatoriamente richiesti, e che devono essere inseriti nel modello allegato, sono:

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • la durata dei contratti;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori (non serve dunque l’indicazione del nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico).

Si consiglia dunque alle Aziende a utilizzatrici di verificare che le agenzie di somministrazione non si facciano carico di tale adempimento; diversamente l’invio della comunicazione potrà avvenire compilando il modulo proposto (da trasmettere con consegna a mani, raccomandata con avviso di ricevimento o PEC).

Si ricorda che il mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo è punibile [3] con una amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.250.

Le Aziende, che desiderino affidarsi allo Studio per la predisposizione della comunicazione in parola, sono pregate di contattare lo Studio stesso entro e non oltre il prossimo 22 gennaio 2016.

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[1] D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

[2]  art. 36, comma 3, D. Lgs. 81/2015: “Ogni dodici mesi l’utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati”.

[3] art. 40, comma 1, D. Lgs. 81/2015.