L’INPS, con propria circolare n. 79 del 2 maggio 2017, ha fornito chiarimenti in tema di rientro anticipato al lavoro dalla malattia.

L’Istituto ha specificato che, in caso di rientro anticipato al lavoro rispetto alla data indicata dal medico sul certificato di malattia quale quella di fine prognosi, il lavoratore è tenuto obbligatoriamente a richiedere rettifica del certificato in corso al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro.

Poiché, a differenza dei casi di proroga della malattia, quanto sopra non costituisce la normale prassi seguita dai lavoratori, l’INPS ha fornito opportune indicazioni.

L’INPS ha, infatti, specificato che in caso di guarigione anticipata rispetto alla data di fine prognosi riportata sul certificato, il lavoratore è obbligato, prima del rientro a lavoro, a richiedere una tempestiva rettifica di questo al medico che lo ha redatto.

Nel caso di una guarigione anticipata, il datore di lavoro NON può consentire al lavoratore la ripresa del lavoro in presenza di certificato con prognosi ancora in corso, ma deve farsi produrre dal lavoratore il certificato di rettifica.

Nei casi in cui emerga, a seguito di assenza a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, nei confronti del lavoratore verranno applicate le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo, nella misura normativamente applicata in caso di assenza a visita di controllo.

Si precisa al riguardo che la sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione “di fatto” della fine prognosi (avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell’evento certificato.

Il lavoratore, che si trovi nelle ipotesi sopra descritte e che, non trovato al domicilio di reperibilità, venga invitato a visita ambulatoriale, dovrà, comunque, produrre una dichiarazione attestante la ripresa dell’attività lavorativa.

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