Con l’avvicinarsi del termine per il pagamento delle imposte (spostato al prossimo 16 luglio) e della scadenza della presentazione dei modelli dichiarativi dei redditi (il 7 luglio scade il termine per la presentazione ai professionisti o ai CAF dei documenti necessari per il modello 730), si rammenta – per le ipotesi di trattazione di redditi prodotti all’estero – che l’Agenzia delle Entrate, con propria Circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, ha fornito importanti chiarimenti al fine di trattare il fenomeno della “doppia imposizione internazionale”, ossia il sovrapporsi di pretese impositive, tra loro concorrenti, di più Stati che radicano le rispettive potestà tributarie sulla base di criteri non coordinati tra loro. Tale conflitto tipicamente si verifica tra Stato della fonte e Stato della residenza, laddove il primo applichi il principio di territorialità e il secondo adotti un approccio di tassazione del reddito mondiale (il cosiddetto “worldwide principle”).

Come noto, il legislatore fiscale italiano ha adottato il credito d’imposta (c.d. “foreign tax credit”) sui redditi prodotti all’estero dai propri residenti, già disciplinato dall’articolo 15 del TUIR e, nello specifico, dall’articolo 165 del TUIR, sia in ambito IRPEF che IRES. L’Agenzia delle Entrate, con la richiamata circolare, si sofferma sulle procedure di calcolo della detrazione spettante, sui limiti di detraibilità e sugli adempimenti che il contribuente deve porre in essere in sede di dichiarazione, tenuto conto anche dei casi in cui si verifichi uno sfasamento temporale tra il concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo e la definitività dell’imposta estera. Inoltre viene forniti chiarimenti sulla regola della c.d. per country limitation, già prevista nel previgente articolo 15 del TUIR, secondo cui nel caso di redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione deve essere effettuata separatamente per ciascuno Stato.

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