Come ricordato dalla Nota del 22 maggio 2018, n. 4538 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il 1° luglio 2018 acquista effettività la previsione dell’art. 1, comma 910 della Finanziaria 2018 (Legge 205/2017), che introduce l’obbligo di tracciabilità delle retribuzioni. A partire da tale data, infatti, i datori di lavoro o committenti dovranno versare la retribuzione (nonché ogni eventuale anticipo) attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno (bancario o circolare) consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato;
In caso di violazione di tale nuovo obbligo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
Si ritiene che la violazione in oggetto risulti integrata:
- quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;
- ove , nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato (ad esempio in caso di revoca del bonifico bancario in favore del lavoratore oppure l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso).
Tali nuovo obbligo NON si applica ai rapporti di lavoro instaurati:
- con le pubbliche amministrazioni;
- nei rapporti con gli addetti a servizi familiari e domestici, purché a questi siano applicati CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
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