L’INL, congiuntamente con il Ministero del Lavoro, con Nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, ha fornito le prime indicazioni operative relativamente all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali (ex articolo 2222, cod. civ.), previsto dal novellato articolo 14, comma 2, D. Lgs. 81/2008 (come modificato dall’articolo 13, D.L. 146/2021).
A far data dal 21 dicembre 2021 è stato infatti introdotto tale nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali; in data 11 gennaio L’INL, congiuntamente con il Ministero del Lavoro, ha fornito le prime indicazioni operative relativamente all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.
I SOGGETTI INTERESSATI
Committenti: l’obbligo in questione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
Lavoratori: la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.
TEMPISTICHE
Per tutti i rapporti di lavoro in essere al 11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 18 gennaio 2022.
Per i rapporti avviati successivamente al 11/01/2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
La comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato Territoriale. L’indirizzo e-mail ha, in ogni caso, la seguente struttura: ITL.[nome della provincia ove viene svolta l’attività].occasionali@ispettorato.gov.it. Per la Provincia di Vicenza, l’indirizzo e-mail è dunque: itl.vicenza.occasionali@ispettorato.gov.it; in ogni caso, per maggiore sicurezza, si invita a consultare l’elenco in calce alla Nota n. 29 dell’11 gennaio 2022.
Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.
CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE
Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
ANNULLAMENTO DELLA COMUNICAZIONE
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.
SANZIONI
La disposizione, analogamente a quanto previsto in relazione all’impiego di lavoratori intermittenti, prevede che “in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.
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