Con la presente si analizzano, pur brevemente, le novità del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, in tema di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le cui norme sono entrate in vigore il 24 settembre 2015, con particolare attenzione alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO).
Lavoratori beneficiari
Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti. Rimangono esclusi: i dirigenti e i lavoratori a domicilio.
I lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione (non richiesta per i casi di eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale).
Imprese beneficiarie.
Tra le varie tipologie di imprese ammesse, ricordiamo:
- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
- imprese del settore dell’edilizia e lapidei sia del settore artigiano che del settore industriale;
- imprese industriali e artigiane estrattive o addette lavorazione materiale lapideo;
imprese addette agli impianti elettrici e telefonici.
Causali d’intervento:
- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
- situazioni temporanee di mercato.
Misura del trattamento.
Non vi sono novità rilevanti; la misura del trattamento d’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, nel rispetto del tetto retributivo mensile di riferimento di € 971,71 o € 1.167,91 in relazione alla retribuzione globale teorica di riferimento inferiore o superiore a € 2.102,24).
Viene chiarito che la misura del trattamento d’integrazione salariale sostituisce l’indennità di malattia e le eventuali integrazioni contrattuali e che NON è dovuta per le festività e le assenze non retribuite.
Durata massima.
I periodi di fruizione sono pari a 13 settimane consecutive, prorogabili fino a 52. Qualora non consecutive, il limite è di 52 settimane nel biennio mobile, con un tetto di 104 settimane nel quinquennio mobile (con effettivo inizio ai fini quinquennio dal primo giorno di fruizione; cambia dunque il concetto di quinquennio rispetto al precedente quinquennio fisso 11 agosto 2010 – 10 agosto 2015).
Dopo 12 mesi di CIGO, è possibile ricorrere alla Cassa Integrazione Straordinaria ( CIGS) per ulteriori 12 mesi, ovvero è possibile ricorrere a un nuovo periodo di CIGO trascorsi 12 mesi , ovvero devo esserci 52 settimane di normale attività dall’ultima richiesta per poter ricorrere a un nuovo periodo di CIGO.
CIGO e CIGS non potranno superare comunque nel quinquennio 104 settimane (ovvero 24 mesi).
Tetto delle ore di riduzione o di sospensione.
Non possono essere autorizzate ore di CIGO eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, precedente l’inizio del ricorso all’ammortizzatore sociale, con riferimento ai lavoratori occupati nella unità produttiva interessata alla CIGO.
Solo per i casi oggettivamente non evitabili vi è un limite di ricorso alla CIGO più stringente, pari a 16 ore settimanali: infatti qualora le ore di riduzione/sospensione fossero superiori, a richiesta della azienda entro 3 giorni dall’avvio della riduzione/sospensione, è necessario un esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali in ordine alla ripresa dell’attività.
Contributo ordinario.
Il decreto ha previsto una rimodulazione degli oneri contributivi ordinari (ossia delle somme pagate mensilmente) destinati a finanziare la CIGO anche il relazione all’effettiva utilizzazione, con una riduzione dello 0.20% rispetto al contributo dovuto fino al 23/09/2015. I nuovi contributi sono coì rimodulati::
- 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali occupanti fino a 50 dipendenti;
- 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali occupanti oltre 50 dipendenti;
- 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato edile;
- 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato lapidei;
- 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei occupanti fino a 50 dipendenti;
- 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei occupanti oltre 50 dipendenti.
Contributo addizionale.
Una delle più importanti novità in tema di integrazioni salariale è la previsione di un contributo addizionale (ossia delle somme dovute solo in caso di fruizione effettiva della CIGO o della CIGS) con un sistema improntato al principio del c.d. “bonus-malus” (la misura del contributo è determinata in funzione dell’effettivo utilizzo). Tale contribuzione ammonta al:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, relativamente ai periodi di integrazione salariale fruiti fino ad un massimo di 52 settimane;
- 12% per periodi di integrazione salariale tra 52 e 104 in un quinquennio mobile;
- 15% per periodi di integrazione salariale oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile ( superamento peraltro previsto sono per i casi di ricorso alla CIGS con contratti di Solidarietà difensivi).
Tale contributo addizionale non è dovuto in caso di integrazione salariale per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili (cause di forza maggiore, climatiche per intemperie, ecc.).
Modalità di erogazione e termini per il rimborso delle prestazioni
Il pagamento delle integrazioni salariali viene effettuato dall’impresa ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga e l’INPS provvederà poi al rimborso tramite il sistema del conguaglio delle somme erogate, con gli oneri contributivi correnti.
In alcuni casi, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, dietro apposita richiesta di questa, la sede Inps territorialmente competente potrà autorizzare il pagamento diretto delle integrazioni salariali (con il connesso ANF, se spettante).
Procedura
La richiesta preventiva di incontro sindacale, da inoltrare alle RSA o alle RSU (se esistenti), nonché alle articolazioni territoriali delle OO.SS. più rappresentative a livello nazionale, deve riportare le cause di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
La procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dall’invio dell’istanza di esame per le aziende con oltre 50 dipendenti e entro 10 giorni per le aziende con meno 50 dipendenti, con eventuale redazione del verbale di accordo sindacale a conclusione della stessa.
La successiva domanda telematica all’INPS – di norma a cura dello Studio e con indicazione delle cause, i nominativi dei lavoratori interessati, le ore richieste, oltre al numero medio degli occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale – deve essere presentata entro 15 giorni dall’inizio sospensione o riduzione orario di lavoro, pena il pagamento (a totale carico dell’azienda) delle ore di CIGO anteriori alla settimana che precede la data di presentazione della domanda stessa.
Contribuzione figurativa
I periodi di CIGO sono considerati utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferita l’integrazione salariale.
Condizioni per la fruizione / Politiche attive del lavoro
Il nuovo testo pone una nuova condizione per la fruizione del trattamento integrativo: i lavoratori che subiscono una sospensione o riduzione dell’attività dell’orario di lavoro superiore al 50% rispetto al normale orario di lavoro, calcolato su un periodo di 12 mesi, saranno convocati dai Centri per l’Impiego per la sottoscrizione di un programma di qualificazione o riqualificazione professionale.
Se durante il periodo di integrazione salariale il lavoratore svolge un’attività di lavoro subordinato presso terzi o autonomo, il trattamento non viene riconosciuto per le giornate lavorate e decade dal diritto al trattamento nel caso in cui non abbia provveduto a darne preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’Inps.
© riproduzione riservata