Il Decreto-legge Fiscale (d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019) e la Legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) portano con sé svariate novità in materia fiscale. Le più importanti sono descritte nei paragrafi che seguono. Ove non specificato diversamente, le novità sono applicabili dal 1° gennaio 2020.

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Abbassamento soglia utilizzo del contante (art. 18 DL Fiscale)

A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 il limite all’uso del contante passa da 3.000 euro a 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022 il limite passa a 1.000 euro.

Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale viene fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale risulta fissato a 1.000 euro.

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Lotteria degli scontrini (art. 20 DL Fiscale)

La partenza della lotteria degli scontrini slitta dal 1° gennaio 2020 al 1° luglio 2020. Per partecipare non sarà necessario comunicare all’esercente il codice fiscale ma un “codice lotteria” individuato con provvedimento del Direttore delle Entrate

Nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore potrà segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Tali segnalazioni potranno essere utilizzate dall’Agenzia e dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

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Divieti e limiti alla compensazione (artt. 1-4 DL Fiscale)

È stato previsto:

  • il divieto di compensazione di crediti ai soggetti destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis del DPR n. 633/1972 o di esclusione dalla banca dati VIES (cioè dei soggetti abilitati ad effettuare operazioni intracomunitarie) à non è colpito chi autonomamente ha chiuso la partita IVA per cessata attività;
  • obbligo di preventiva presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP per la compensazione dei relativi crediti superiori a euro 5.000 (stesso regime previsto per l’IVA);
  • l’estensione dell’obbligo di utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) per la presentazione dei modelli F24 che presentano compensazioni di crediti IRPEF, IVA, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, crediti da quadro RU, ritenute.

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Imposta di bollo su fatture elettroniche: più poteri all’Agenzia e semplificate le scadenze (art. 17 DL Fiscale)

L’Agenzia ora ha la possibilità di applicare l’imposta di bollo analizzando il contenuto delle fatture elettroniche e comunicando al cliente gli importi non pagati, comprensivi di sanzioni ridotte e degli interessi.

Nel caso in cui l’imposta di bollo annua non superi i 1.000 euro, il versamento può essere eseguito con 2 versamenti semestrali, entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno. Al momento non sono stati comunicati i codici tributi e come è possibile calcolare l’importo semestrale per le fatture emesse dal 17 giugno al 30 giugno e dal 17 dicembre al 31 dicembre. Si attendono dunque chiarimenti in merito dall’Agenzia delle Entrate.

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Esterometro: da mensili a trimestrali (art. 16, comma 1-bis, DL Fiscale)

La comunicazione relativa alle operazioni con soggetti esteri (escluse le bollette doganali) dovrà essere trasmessa trimestralmente (e non più mensilmente) entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

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Regime forfettario: nuove restrizioni di accesso e soppressa l’estensione ai redditi fino a 100.0000 euro (commi 691-692 Legge di Bilancio 2020)

Cambiano ancora le regole sul regime forfettario:

  • è stata soppressa l’estensione del regime forfettario con imposta sostitutiva al 20% per i contribuenti con compensi o ricavi tra 65.000 euro e 100.000 euro (novità mai applicata);
  • sono state ripristinate delle cause ostative per l’accesso al regime, in particolare possono accedere al regime solo chi nel periodo d’imposta precedente:
    • ha sostenuto spese per il personale e lavoro accessorio non superiori a 20.000 euro;
    • non ha ricevuto redditi di lavoro dipendente superiori a euro 30.000 (condizione non applicabile se rapporto di lavoro è cessato).

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Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici (art. 22 DL Fiscale)

Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 % delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari e mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap (inoltre, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir).

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni.

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Super-ammortamento e iper-ammortamento lasciano il posto al nuovo credito d’imposta per gli acquisti di beni strumentali (commi 184-197 Legge di Bilancio 2020)

Addio al super e iper-ammortamento. La Legge di Bilancio 2020 introduce una nuova forma di bonus che dovrebbe favorire sia l’acquisto di beni strumentali nuovi, sia quelli “industria 4.0”, riconoscendo non più una riduzione dell’imponibile fiscale, bensì un credito d’imposta in misura differenziata in base al tipo di bene strumentale.

Ambito soggettivo

  • imprese, eccetto quelle in liquidazione o in procedure concorsuali, che siano in regola con norme di sicurezza sul lavoro e con le norme sui versamenti contributivi e assistenziali
  • esercenti arti e professioni (per il solo credito d’imposta 6% che sostituisce il super-ammortamento)
  • contribuenti con regime forfettario

Ambito oggettivo

beni agevolabili Bonus riconosciuto
beni strumentali materiali nuovi “ordinari 6% costo del bene, con tetto massimo 2 milioni di euro
beni strumentali materiali nuovi “industria 4.0” ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, legge 11 dicembre 2016, n. 232

 

N.B.: è necessaria la c.d. “interconnessione

40% del costo del bene, con tetto massimo di 2,5 milioni di euro, al di sopra del quale il credito scende al 20% fino al massimo di spese di 10 milioni di euro
BENI ESCLUSI

·         le autovetture anche se strumentali per esercizio dell’impresa

·         i beni che hanno una percentuale di ammortamento fiscale inferiore al 6,5% (immobili e altri)

·         beni gratuitamente devolvibili per concessionari settori energia, acqua, trasporti, posta, smaltimento rifiuti

NO
beni strumentali immateriali nuovi “industria 4.0”individuati all’allegato B annesso alla legge di bilancio 2017, legge 11 dicembre 2016, n. 232 15% del costo del bene, con tetto di 700.000 euro

Ambito territoriale e spaziale

L’agevolazione è fruibile per tutti gli acquisti eseguiti nel 2020 oppure fino al 30 giugno 2021 se il bene è consegnato entro tale data è stato precedentemente “prenotato” tramite pagamento di acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2020 e si attesta che l’ordine è stato accettato entro la medesima data dal fornitore.

L’investimento in beni strumentali nuovi deve essere destinato a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Modalità di fruizione del benefico

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente tramite compensazione orizzontale con modello F24 a decorrere dall’esercizio successivo a quello della sua contabilizzazione e in quote costanti:

  • 5 quote annuali per beni materiali
  • 3 quote annuali per beni immateriali

Se si acquistano beni materiali “industria 4.0” e l’interconnessione si ha nel periodo successivo all’entrate in funzione del bene, nel primo periodo di fruibilità si avrà il credito d’imposta del 6% per acquisto di beni strumentali nuovi e nell’esercizio successivo all’interconnessione scatterà il credito del 40%, decurtando il credito già fruito.

Obbligo di comunicazione al MiSE

È stato stabilito l’obbligo di comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), tramite un modello le cui caratteristiche saranno rese note con decreto attuative dello stesso Mise.

Ricerca, sviluppo e innovazione: rimodulazione complessiva dell’agevolazione (commi 198-209 Legge di Bilancio 2020)

Entra in vigore una nuova disciplina che si sostituisce a quella del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del d.l. n. 145/2015, la cui operatività viene cessata in anticipo al 2019.

Il nuovo bonus fiscale premia:

attività agevolabili Bonus riconosciuto
1.       ricerca e sviluppo: trattasi di attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico in misura pari al 12% della relativa base di calcolo
2.       innovazione tecnologica: trattasi di attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati in misura pari al 6% della relativa base di calcolo

 

in misura pari al 10% della relativa base di calcolo per le attività di innovazione tecnologica destinate alla produzione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0

3.       altre attività innovative, ovvero attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese del settore tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari in misura pari al 6% della relativa base di calcolo

Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibile le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, ovvero un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’eco-compatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori. Non sono considerati attività d’innovazione tecnologica le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e, in generale, le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari, le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

Possono godere del bonus tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e sono esclusi dall’incentivo i soggetti affetti da determinate patologie (es. soggetto a fallimento e altre procedure concorsuali).

Sono considerate ammissibili al beneficio, in maniera differenziata a seconda del tipo di intervento:

  • spese di personale (ricercatori e tecnici);
  • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software nel limite del 30% delle spese di personale;
  • spese per contratti di ricerca extra muros (per attività di ricerca e sviluppo ammissibili);
  • quote di ammortamento relativo all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali;
  • spese di servizi di consulenza inerenti attività di ricerca e sviluppo;
  • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo;

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute.

Le imprese beneficiarie della misura sono tenute a redigere e conserva una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti e ai sotto progetti in corso di realizzazione.

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Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito e obbligo di tracciabilità (commi 629, 679-680 Legge di Bilancio 2020)

Le detrazioni previste dall’art. 15 TUIR – salvo le eccezioni nel seguito precisate – spetteranno in proporzione al reddito complessivo del contribuente. Spetteranno dunque:

  • per l’intero importo (senza riduzione al 19%) qualora il reddito complessivo del contribuente non ecceda 120.000 euro;
  • pro quota per la parte corrispondente al rapporto tra 240.000 euro diminuito del reddito complessivo e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia compreso tra 120.000 euro e 240.000;
  • si azzerano superata la soglia dei 240.000 euro.

Sono esclusi da parametrizzazione e detraibili per l’intero importo:

  • gli oneri di cui al comma 1 lett. a) e b) e comma 1-ter dell’art. 15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale);
  • le spese sanitarie di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 15 del TUIR, cioè sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

La detrazione IRPEF degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con bonifico bancario o postale o con altri sistemi di pagamento “tracciabili” previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

La disposizione non si applica in relazione alle spese sostenute per:

  • l’acquisto di medicinali e dispositivi medici;
  • prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

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L’IMU accorpa la TASI e il prelievo torna a carico dei soli titolari di diritti reali (commi 738-783 Legge di Bilancio 2020)

Semplificazioni importanti anche in ambito di tributi locali. Si torna ad un’imposta unica sugli immobili tramite la soppressione della TASI, il cui gettito verrà sostituito da un’aliquota base incrementata dallo 0,76% al 0,86%. I detentori degli immobili (inquilini, comodatari e altri) non saranno quindi più tenuti a versare alcun importo.

Per il 2020, in sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per il 2019.

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Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.