Con la propria Circolare n. 27/E del 19 settembre 2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle novità recentemente introdotte[1] in materia di pagamenti attraverso modello F24.
Nello specifico sono stati introdotti dal 1° ottobre 2014 ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento F24. Le modifiche riguardano tutti i contribuenti.
Le novità riguardano le ipotesi di modello F24 a saldo zero[2], modelli F24 con crediti compensati con saldo maggiore di zero e modelli F24 con saldo superiore a € 1.000,00.
Ecco il quadro in vigore dal 1° ottobre 2014:
- i modelli F24 a saldo zero potranno essere presentati esclusivamente mediante:
- i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
- per il tramite di un intermediario abilitato[3] (commercialisti, consulenti del lavoro, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, etc.);
- i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, oppure i modelli F24 senza alcun credito utilizzato in compensazione ma con saldo superiore a 1.000,00 euro, potranno essere presentati esclusivamente per via telematica:
- mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate sopra richiamati, ossia i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
- mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).
Rimane ovviamente ferma la possibilità che i suddetti pagamento vengono effettuati per il tramite di un intermediario abilitato.
Quanto sopra NON muta gli obblighi già vigenti nell’ordinamento sulla stessa materia: in particolare, i soggetti titolari di partita IVA[4] rimangono obbligati a utilizzare:
- modalità di pagamento esclusivamente telematiche per il versamento di imposte, contributi, premi ed entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali;
- esclusivamente i servizi telematici “F24 web” o “F24 online” messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a 5.000,00 euro annui.
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[1] art. 11, comma 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89.
[2] ossia quando l’ammontare dei pagamenti (esposti nella colonna “importi a debito pagati”) è pari all’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione (esposti nella colonna “importi a credito compensati”) e dunque il saldo finale del modello (pagamenti meno compensazioni) è pari a zero.
[3] ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
[4] in forza delle disposizioni di cui all’art. 37, commi 49 e 49-bis, del D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006.
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