Le agevolazioni previste dagli articoli 8 e 25 della Legge 223/1991, relative all’assunzione di lavoratori in mobilità, hanno accompagnato per un quarto di secolo la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi. Per effetto della Legge 92/2012 (c.d. Riforma Fornero), il 1° gennaio 2017 segnerà la fine delle c.d. liste di mobilità e di tutte le agevolazioni ad esse connesse. In previsione di nuove assunzioni, da effettuarsi da qui fino al 31/12/2016, potrebbe essere conveniente assumere un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, godendo gli ultimi mesi di agevolazioni previsti dalla normativa in materia, che di seguito brevemente riepiloghiamo.

Incentivo di natura CONTRIBUTIVA

Fino al 31 dicembre 2016 i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi con quota di contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti. Se il lavoratore viene trasformato poi a tempo indeterminato, l’azienda potrà usufruire di ulteriori 12 mesi di contribuzione agevolata.

L’assunzione immediata a tempo indeterminato (anche part-time) di un lavoratore in mobilità comporta una riduzione della quota contributiva a carico del datore di lavoro per 18 mesi: essa è pari a quella prevista, in via ordinaria, per gli apprendisti, che ricordiamo essere la seguente:

  • imprese con più di 9 dipendenti: contributi c/ ditta 10%
  • imprese fino a 9 dipendenti: contributi c/ ditta 1,5% (1° anno di contratto), 3% (2° anno di contratto), 10% (oltre il 2° anno di contratto)

Come espressamente previsto dalla normativa in materia, lo sgravio contributivo non riguarda i premi INAIL.

Incentivi di natura ECONOMICA

L’assunzione di un lavoratore in mobilità comporta anche un incentivo di natura economica: infatti, se goduta, il datore di lavoro percepisce, attraverso il sistema del conguaglio contributivo, il 50% dell’indennità di mobilità che avrebbe percepito il lavoratore per un massimo di dodici mesi (18 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni); tale beneficio viene però riconosciuto soltanto con un’assunzione a tempo pieno.

L’incentivo economico del 50% dell’indennità di mobilità, se ancora goduta dal lavoratore, può peraltro essere cumulato con l’esonero contributivo previsto dalla Legge 208/2015 (come confermato dalla Circolare INPS n. 57 del 29 marzo 2016).

Incentivi di natura FISCALE

Il costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato non rientra nella base di calcolo ai fini dell’IRAP.

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