La Legge di Stabilità (in gergo anche “manovra economica”, “legge finanziaria” e/o “legge di bilancio) per l’anno 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale: trattasi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, composta da un unico articolo con ben 1181 commi, che ha apportato – come di consueto – numerose novità in tema di lavoro. Vediamo, in sintesi, quali sono le novità.
Incentivi all’occupazione giovanile stabile
Nella manovra sono previste misure di incentivo per i datori di lavoro privati in caso di assunzioni di giovani, con benefici che spettano però solamente ai datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti l’assunzione non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi ai sensi della Legge 223/1991 nella medesima unità produttiva, non trova applicazione nei riguardi dei rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
1) sgravio contributivo del 50% per i primi tre anni di contratto a tutele crescenti, con un tetto massimo annuale. Nel 2018 sono compresi i soggetti under 35 anni ; nel 2019 e 2010 la soglia si abbassa a 30 anni (non compiuti)
L’incentivo si applica per:
• assunzioni ex novo
• prosecuzione di contratti di apprendistato un periodo massimo di 12 mesi
• conversione di contratto a termine con durata di 36 mesi
N.B.: E’ prevista la portabilità dello sgravio , nel senso che se il contratto si interrompe prima che siano stati fruiti tutti i 36 mesi con decontribuzione al 50% , le mensilità residue possono esserre utilizzate anche da un altro datore di lavoro che assuma nuovamente lo stesso lavoratore. In questo caso non è nemmeno piu richiesto il requisito anagrafico
2) Sgravio del 100% per le stesse categorie e anche per gli over 35 (se disoccupati da oltre sei mesi) nelle otto regioni meridionali (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) per una durata di 12 mesi.
3) Sgravio del 100% alle aziende che assumono i ragazzi che hanno ospitato per alternanza scuola lavoro per almeno il 30% del totale delle ore previste, o per periodi di apprendistato di primo o di terzo livello, ovverosia:
- attività di alternanza scuola-lavoro, pari ad almeno il 30% del monte ore stabilito ex art. 1, comma 33, L. n. 107/2015;
- ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo H del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’ 11 aprile 2008;
- ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
- periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Questi esoneri dal versamento dei contributi previdenziali non sono applicabili ai rapporti di lavoro domestico e non sono cumulabili con altri sgravi contributivi, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. Va specificato anche che in tutti i casi sopracitati lo sgravio non riguarda i versamenti per assicurazione INAIL.
Tracciabilità pagamento retribuzioni
A far data dal 1° luglio 2018 è previsto l’obbligo di un nuovo sistema di tracciabilità del pagamento delle retribuzioni, che impone ai datori di lavoro o ai committenti di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato,
pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
Le disposizioni, tuttavia, non si applicheranno ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni, ovvero rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Licenziamento collettivo e ticket Naspi
A decorrere dal 1º gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l’aliquota percentuale di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (ticket Naspi) è innalzata all’82%, fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017.
Forme pensionistiche complementari
Salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento ove esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) alla previdenza complementare.
Pertanto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Manovra 2018, i fondi pensione negoziali territoriali saranno tenuti ad adeguare il proprio ordinamento per dare attuazione alle disposizioni in oggetto e, prima della scadenza del predetto termine, dovranno comunque assicurare la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi pensione negoziali territoriali il TFR o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro.
Inoltre, qualora il lavoratore:
- sia invitato ad esprimere una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l’individuazione del fondo si applicano i criteri previsti dall’articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
- ovvero, se sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale, il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.
Incremento soglie reddituali “Bonus 80 euro”
Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 TUIR, sia di importo superiore a quello delle detrazioni d’imposta spettanti, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell’anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
- 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro;
- 960 euro (ma ridotto in proporzione fino ad azzerarsi), se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro ma non a 26.600 euro.
Niente agevolazioni contributive se successive a licenziamenti per GMO
In alcuni casi può capitare che le aziende, per “pilotare” e/o “accomodare” eventuali uscite di lavoratori al fine di far loro godere la NASpI, si accordino con gli stessi lavoratori per transazioni a seguito di “licenziamenti” per GMO (quando invece trattasi di dimissioni “cammuffate”, pur se incentivate).
Al fine di ridurre tale fenomeno “elusivo”, la Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 104 e 105) ha stabilito che le agevolazioni per nuove assunzioni (o trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato) relative a giovani sino a 30 anni – o 35 anni per il 2018 – possono essere concesse solamente se non si siano effettuati licenziamenti per GMO nei 6 mesi precedenti e nel semestre successivo l’assunzione (in questo ultimo caso il licenziamento GMO deve riguarda la medesima qualifica).
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