Come per gli scorsi anni, ricordiamo che entro il 31 gennaio 2017, è necessaria la presentazione della comunicazione annuale relativa ai lavoratori somministrati utilizzati nel corso dell’anno 2016.

L’art. 36 del D. Lgs. 81/2015 prevede infatti che:” Ogni dodici mesi l’utilizzatore “ …” , comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.”.

La norma, prevede quindi che l’utilizzatore debba comunicare, in relazione ai contratti di somministrazione conclusi nel corso dell’anno:

  • il numero dei contratti conclusi;
  • I motivi e la durata dei contratti conclusi;
  • Il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. (non è necessaria invece l’indicazione del nome dei lavoratori somministrati, è sufficiente il dato numerico).

La comunicazione deve essere presentata alla rappresentanza sindacale unitaria ovvero alle rappresentanze aziendali (se presenti) o, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Si consiglia dunque alle Aziende a utilizzatrici di verificare che le agenzie di somministrazione non si facciano carico di tale adempimento; diversamente l’invio della comunicazione potrà avvenire compilando il modulo proposto (da trasmettere con consegna a mani, raccomandata con avviso di ricevimento o PEC).

Si ricorda che il mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.250.

Per maggiori informazioni, su questo e gli altri servizi svolti non esitate a contattarci.

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