Dando seguito alla propria nota n. 9740/2024 (con cui aveva offerto una prima sommaria lettura della L. 203/2024 – c.d. Collegato Lavoro), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha aggiornato le istruzioni operative relative alle novità introdotte dall’art. 19 della stessa legge in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata, pubblicando la propria Nota n. 579 del 22 gennaio 2025.

La normativa integra la disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto, introducendo il comma 7-bis all’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015. Tale modifica riconosce la possibilità di considerare dimissioni quei comportamenti del lavoratore che manifestano inequivocabilmente la volontà del lavoratore di lasciare il rapporto di lavoro.

La nuova disposizione consente, nello specifico, al datore di lavoro di procedere alla risoluzione del contratto (indicandola come “dimissioni”) in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine stabilito dal CCNL applicato o, in assenza di previsioni contrattuali, per un periodo superiore a 15 giorni. Il datore di lavoro deve comunicare tale fatto alla sede territoriale dell’INL (da individuarsi, a detta dell’INL, in base al luogo di svolgimento del rapporto), che è incaricata di verificare la fondatezza della comunicazione.

Questa procedura consente lo scioglimento automatico del rapporto, valorizzando l’assenza ingiustificata come espressione della volontà del lavoratore di dimettersi. Tuttavia, non è applicabile se il lavoratore dimostra di non aver potuto comunicare le ragioni dell’assenza per cause di forza maggiore o per fatti imputabili al datore di lavoro.

Procedura operativa e comunicazione all’INL
Il datore di lavoro deve inviare una comunicazione, preferibilmente tramite PEC, alla sede INL territorialmente competente, includendo tutti i dati disponibili del lavoratore, come anagrafica, recapiti telefonici e indirizzo email. Per agevolare l’adempimento, l’INL ha messo a disposizione un modello di comunicazione.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro procederà a verificare la situazione contattando il lavoratore interessato e, se necessario, altre persone in grado di fornire elementi utili. La verifica deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Cessazione del rapporto di lavoro
Al termine del periodo di assenza previsto dal contratto o dalla legge e, soprattutto, dopo la comunicazione all’INL, il datore di lavoro può formalizzare, tramite rituale comunicazione UNILAV, la cessazione del rapporto.

Si ritiene che la data della cessazione del rapporto vada individuata nelle medesima data in cui il datore di lavoro effettua la comunicazione via PEC all’ITL e che nel modello UNILAV vada precisato che la cessazione del rapporto avviene per “dimissioni volontarie” del Lavoratore (che, peraltro, daranno diritto al datore di lavoro anche a trattenere l’indennità sostitutiva del preavviso).

È importante notare che il lavoratore, per evitare la risoluzione automatica, deve dimostrare le ragioni che gli hanno impedito di comunicare tempestivamente i motivi dell’assenza.

Se l’Ispettorato accerta la non veridicità della segnalazione o riconosce un impedimento giustificabile, provvederà a ripristinare il rapporto di lavoro. Diversamente, in assenza di giustificazioni valide da parte del lavoratore, la risoluzione diventa definitiva. Diversamente, qualora l’ITL riscontri la volontà del lavoratore di non voler tornare al lavoro (e quindi l’effettività delle dimissioni) in reazione, però, a inadempimenti gravi da parte del datore di lavoro (come il mancato pagamento delle retribuzioni), potrà riqualificare le dimissioni come dimissioni per giusta causa.

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Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

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