Con tratti simili al vecchio “lavoro accessorio”, il legislatore – con l’inserimento dell’art. 54-bis nel D.L. aprile 2017, n. 50, in vigore dal 24 giugno 2017 – è tornato a normare le prestazioni di lavoro occasionale, che ora si esplicano nelle forme del c.d. Libretto di Famiglia (se il committente è una persona fisica non esercente un’attività professionale o d’impresa) e nel “contratto di prestazione occasionale” – c.d. PrestO (se il committente non rientra nella suddette categorie). L’INPS – soggetto gestore della piattaforma telematica necessaria per l’utilizzo di tale nuovo istituto contrattuale – è intervenuto con la propria Circolare n. 107 del 5 luglio 2017, fornendo le prime indicazioni operative.
Le previsioni dell’art. 54-bis tratteggiano le due tipologie contrattuali, differenti per quanto riguarda forma e destinatari, ma con tratti comuni, che si riepilogano di seguito.
Prestazioni di lavoro occasionale, quali i limiti economici nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre)?
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000 netti;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000 netti;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a € 2.500 netti.
Quale tutela previdenziale/assicurativa per il lavoratore?
Il lavoratore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata (automatica, non servono ulteriori adempimenti) di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).
Orario di lavoro, riposi e pause
Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Importi esenti, disoccupazione e redditi per il rilascio del permesso di soggiorno
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
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Si analizza ora nel dettaglio la disciplina specifica dei due singoli istituti.
IL LIBRETTO FAMIGLIA
Ciascun utilizzatore persona fisica (quindi non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa), dopo essersi registrato e aver svolto i relativi adempimenti – anche tramite intermediario o ente patronato – all’interno dell’apposita piattaforma informatica INPS, può acquistare presso la stessa piattaforma ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di:
- piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.
Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora.
Il valore nominale è così suddiviso:
- € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
- € 1,65 per la contribuzione IVS alla Gestione separata INPS;
- € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
- € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione.
Attraverso la piattaforma informatica INPS l’utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunicherà i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto; anche in questo caso il prestatore riceverà contestuale notifica attraverso comunicazione SMS o e-mail.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.
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IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE – PrestO
Tale è il contratto attraverso il quale l’utilizzatore (nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa) e con alle proprie dipendenze al massimo 5 dipendenti a tempo indeterminato, può acquisire con modalità semplificate prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie, entro i limiti economici sopra indicati.
Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è VIETATO:
- da parte di soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa;
- da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini;
- delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- in alcuni casi nel settore agricolo;
- nell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Si computano in misura pari al 75% del loro importo, con riferimento al limite di 5.000 euro totali per ciascun utilizzatore, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Misura minima oraria del compenso
La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro; sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione Separata INPS (nella misura del 33% del compenso) e l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (nella misura del 3,5% del compenso).
Al compenso spettante al prestatore si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore:
- contribuzione IVS alla Gestione separata INPS, nella misura del 33%;
- premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5%.
- oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura dell’1%.
In relazione al compenso minimo orario di euro 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a euro 2,97 (INPS IVS), euro 0,32 (INAIL) per un totale minimo orario di circa euro 12,41. Ai fini della individuazione del costo complessivo sostenuto dall’utilizzatore, gli importi relativi ai predetti oneri contributivi e di gestione si sommano alla misura del compenso.
Il regime per l’agricoltura.
Per le imprese del settore agricolo, fatto salvo il limite di non più di cinque dipendenti, è prevista la possibilità di ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
Nel settore agricolo il compenso minimo orario è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In particolare, sono previsti tre importi orari differenti, a seconda dell’Area di appartenenza del lavoratore. Più precisamente, la misura della retribuzione oraria minima stabilita dal CCNL stipulato dalla Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti) è la seguente:
- area 1: da € 9,65 a € 38,60;
- area 2: da € 8,80 a € 35,20;
- area 3: da € 6,56 a € 26,24.
L’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.
Operatività – preventiva registrazione
Ai fini dell’accesso alle prestazioni – sia nell’ambito del Libretto Famiglia che delle PrestO – prestatori e utilizzatori devono, utilizzando l’apposita piattaforma telematica predisposta dall’Istituto e in possesso di PIN dispositivo, registrarsi preventivamente sul sito INPS.
All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi. I prestatori di lavoro dovranno, inoltre, indicare il codice IBAN del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l’INPS provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito.
Ai fini dell’attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore sarà tenuto al versamento (con modello F24 Elide – codice “LIFA” o “CLOC”) delle somme utilizzabili per compensare le prestazioni dei prestatori; l’utilizzatore sarà tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente, le seguenti informazioni:
- i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- l’oggetto della prestazione;
- la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione;
- il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata; (tale previsione ha il fine di dissuadere l’utilizzo improprio delle PrestO, anche per l’impiego di una sola ora in un giorno, il lavoratore dovrà essere pagato almeno 36 euro)
- il settore d’impiego per il prestatore;
- altre informazioni per la gestione del rapporto.
Sarà cura dell’INPS notificare contestualmente al prestatore (via SMS o e-mail) l’avvenuta registrazione da parte dell’utilizzatore; nel caso in cui la prestazione lavorativa non avesse luogo, l’utilizzatore sarà tenuto a comunicare, attraverso la stessa piattaforma ovvero avvalendosi dei servizi di contact center, la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza di tale revoca, l’INPS provvederà al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI – ACCREDITAMENTO CONTRIBUTI
Il pagamento al prestatore di lavoro reso, sia nell’ambito del Libretto Famiglia che nell’ambito del contratto di prestazione occasionale, nel corso del mese viene effettuato dall’INPS (nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori ossia gli importi “caricati” dall’utilizzatore) il giorno 15 del mese successivo, attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa.
L’INPS si occuperà inoltre dell’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all’INAIL dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
SANZIONI
In entrambe le ipotesi (quindi anche per il libretto di famiglia visto che non ne è fatta espressa esclusione), in caso di superamento da parte di un utilizzatore deI limite di importo massimo annuale di euro 2.500 o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
In caso di violazione dei seguenti obblighi/divieti:
- obbligo di comunicazione preventiva
- utilizzo da parte di imprenditore che ha alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- utilizzo da parte delle imprese del settore agricolo;
- utilizzo da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere, in alcuni casi nel settore agricolo;
- utilizzo nell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
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