Al fine di assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti produttivi, la Legge Fornero (L. 92/2012) ha previsto l’obbligo per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali a stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, finalizzati alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. In assenza di accordi in tal senso, è prevista l’attivazione di un fondo di solidarietà residuale (art. 3, comma 4, L. 92/2012).
Il Jobs Acts è intervenuto anche nella materia sopra indicata: in particolare il D. Lgs. 148/2015 ha razionalizzato la disciplina dei fondi di solidarietà, prevedendo un allargamento della platea delle imprese aderenti a tali fondi, oltre ad un’uniformità delle prestazioni erogate, confermandone il finanziamento sul principio della bilateralità, ossia al loro sostentamento contribuiscono sia i datori di lavoro che i lavoratori.
Attualmente le tipologie dei fondi di solidarietà sono tre:
- fondi di solidarietà bilaterali di nuova costituzione: l’istituzione è obbligatoria per le imprese che occupano più di 5 dipendenti (compresi gli apprendisti), in tutti i settori nei quali non si applicano le disposizioni in materia di integrazione salariale ed avviene su iniziativa delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali presso l’INPS a seguito di un apposito decreto ministeriale. Potranno poi confluire nel fondo anche eventuali fondi interprofessionali già operanti. La riforma del Jobs Act ha ampliato la possibilità di costituire fondi di questo tipo anche ai settori già coperti dalla CIG.
- fondi di solidarietà alternativi operanti nell’ambito di consolidati sistemi di bilateralità: sono considerati tali quelli già operanti in sistemi di bilateralità consolidata che abbiano adeguato le proprie fonti istitutive e normative entro la data di entrata in vigore del D. Lgs. 148/2015 (ad esempio FSBA, nell’ambito del settore dell’artigianato).
- fondo di integrazione salariale (precedentemente noto come “fondo di solidarietà residuale”): sono soggetti a questa disciplina i datori di lavoro che non rientrano né nelle due fattispecie di fondi precedenti né nella normativa relativa alla CIG. La Circolare INPS n. 22/2015 ha fornito i primi chiarimenti operativi a riguardo.
Per il settore dell’artigianato, con gli Accordi Interconfederali del 29/10/2012, del 31/10/2013 e del 29/11/2013 e successiva autorizzazione del Ministero del Lavoro e dell’Economia nel gennaio 2015, è stato istituito FSBA – Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato, il cui funzionamento è definito dal decreto del MLPS 29 aprile 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18 luglio 2016. Fine principale del fondo è quello di adottare misure volte ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
L’Istituzione del Fondo riguarda tutti i dipendenti dell’artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro sottoscritti tra le categorie di Confartigianato, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CGIL, CISL, UIL, anche con meno di 6 dipendenti.
I lavoratori attualmente già iscritti ad EBAV o EBNA sono automaticamente iscritti anche a FSBA (a partire dal 1° gennaio 2016).
Per quanto riguarda la contribuzione al fondo, dal 1° gennaio 2016, è dovuta una quota variabile pari allo 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico dell’azienda. Dal 1° luglio 2016 è prevista un’ulteriore quota variabile, pari allo 0,15% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del lavoratore (con trattenuta diretta in busta paga). La “retribuzione imponibile previdenziale” sulla quale calcolare le quote variabili include anche le mensilità aggiuntive contrattualmente previste. La contribuzione a EBNA-FSBA è dovuta per tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale; anche in caso di assunzioni e cessazioni in corso di mese, la contribuzione a FSBA resta interamente dovuta.
Si ricorda che FSBA eroga due tipologie di prestazioni: l’assegno ordinario e l’assegno di solidarietà.
L’assegno ordinario è previsto per un periodo di 13 settimane (pari a 65 giornate di effettivo utilizzo) nel biennio mobile e verrà corrisposto in presenza di accordo sindacale da cui risulti la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, nei seguenti casi:
- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;
- situazioni temporanee di mercato.
Nel caso di brevi sospensioni dal lavoro (non superiori a 5 giorni lavorativi consecutivi) dovute ad eventi climatici, il verbale di accordo sindacale è sostituito da una comunicazione (allegato 4 dell’Accordo Interconfederale 27 aprile 2016) dell’impresa da inviare ad EBAV entro il 7° giorno successivo a quello in cui è cessato l’evento climatico che ha dato luogo alla sospensione dei lavoratori L’ammontare dell’assegno ordinario sarà pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate, comprese nei periodi segnalati dall’accordo sindacale, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale entro il limite di importo massimo mensile di € 971,71 (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti, calcolato secondo le indicazioni che saranno fornite da FSBA.
L’assegno di solidarietà è previsto per un periodo di 26 settimane (pari a 130 giornate di effettivo utilizzo ad orario ridotto) nel biennio mobile: è riconosciuto, in presenza di accordo sindacale, nel caso di riduzione dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. L’ammontare dell’assegno di solidarietà sarà pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate nei limiti stabiliti dall’art. 31 del D. Lgs 148/2015 entro il limite di importo massimo mensile di € 971,71 (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti, calcolato secondo le indicazioni fornite da FSBA.
Le prestazioni sopra descritte sono alternative fra loro e non possono cumularsi nel biennio mobile. Allo stato attuale quindi è possibile richiedere una sola tipologia di assegno nel biennio mobile.
Maggiori informazione sono reperibili direttamente sul sito di FSBA.
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