Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [1] ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova procedura telematica per le dimissioni e le risoluzioni consensuali comunicate a partire dal 12 marzo 2016.

La nuova disciplina (già oggetto di nostra precedente trattazione) riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato, con le seguenti esclusioni:

  • rapporti di lavoro domestico;
  • durante il periodo di prova;
  • lavoratrici in gravidanza e lavoratori/lavoratrici durante i primi 3 anni di vita del bambino (occorrerà, per tali casi, la convalida presso la DTL territorialmente competente);
  • dimissioni e risoluzioni consensuali effettuate nelle sedi c.d. “protette” (DTL, sede sindacale, sede giudiziale, ecc.);
  • rapporti di lavoro marittimo;
  • rapporti di pubblico impiego.

Risultano esclusi da tale procedura anche i rapporti di lavoro parasubordinato (quali co.co.co., co.co.pro., associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, collaborazioni con soggetti titolari di partita IVA), finora sottoposti al precedente regime di convalida introdotto dalla Legge Fornero (L. 92/2012).

A partire dal 12 marzo 2016, dunque, per tutti gli altri rapporti di lavoro, la “vecchia” procedura (costituita da lettera di dimissioni + convalida) viene quindi sostituita da un atto unico (compilazione di un modello), da presentarsi – a pena d’inefficacia – in forma telematica.

Dal punto di vista pratico, il lavoratore dimissionario (o firmatario di un atto di risoluzione consensuale del rapporto) dovrà trasmettere il modello telematico in due modalità alternative:

  • personalmente attraverso il portale cliclavoro.gov.it (dovrà essersi prima munito del codice personale INPS, c.d. PIN INPS);
  • rivolgendosi ai soggetti abilitati, ossia patronati, organizzazioni sindacali e commissioni di certificazione (ad esempio quella presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro).

Una volta compilato il modulo, questo verrà automaticamente trasmesso via e-mail e/o PEC al datore di lavoro (recapiti che dovranno essere indicati dal lavoratore) e alla Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente.

Il lavoratore avrà sempre la possibilità di revocare le dimissioni (o la risoluzione consensuale) entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo, seguendo le medesime modalità di trasmissione.

Si segnala che il Ministero del Lavoro – per fornire chiarimenti sul nuovo sistema – ha attivato un servizio di supporto tramite la casella di posta dimissionivolontarie@lavoro.gov.it (a cui potranno essere indirizzati i quesiti inerenti la procedura), nonché pubblicato su YouTube un video tutorial di chiarimenti.

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[1] Circolare MLPS del 4 marzo 2016 n. 12.

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