A seguito di recenti modifiche [1] è stato esteso l’obbligo di presentazione telematica della delega F24 a tutti i titolari di partita IVA che utilizzano “in compensazione” un credito relativo a IVA, ritenute alla fonte, imposte sui redditi, imposte sostitutive, addizionali, IRAP e crediti d’imposta.

In pratica, a decorrere dal 24 aprile 2017, i sostituti d’imposta sono praticamente sempre obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematica, essendo infatti sufficiente una sola compensazione per obbligare aziende e professionisti a utilizzare la procedura Entratel o Fisconline (quest’ultima solo per i soggetti che gestiscono non più di 20 percipienti nell’anno) per la presentazione del modello F24.

Per quanto riguarda la gestione del personale, tale situazione può in pratica verificarsi per i datori di lavoro, ogni mese, e ciò – ad esempio – per il semplice riconoscimento a un solo dipendente del c.d. bonus Renzi di 80 euro (esposto a credito nella sezione Erario con codice tributo 1655).

Si evidenzia che l’obbligo scatta a prescindere dal saldo finale della delega F24 stessa, che può pertanto avere anche un saldo positivo (mentre prima della modifica in questione l’obbligo era limitato al caso di importo finale pari a zero). Non sarà dunque più sufficiente il pagamento telematico del modello F24 tramite sistemi c.d. home banking, ma le aziende dovranno utilizzare i canali telematici offerti dall’Agenzia o rivolgersi a intermediari abilitati.

In attesa di un (auspicabile) intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate, volto a ridurre i limiti di questo nuovo obbligo (del caso escludendo le compensazioni di importo modesto o la compensazione di determinati codici tributo), si segnala che lo scrivente Studio offre il servizio di pagamento telematico per conto dei clienti (con addebito direttamente sul conto corrente di questi ultimi).

Per maggior informazioni, anche circa il prezzo praticato dallo Studio per i pagamenti delegati, si rimane a disposizione.

[1] art. 37, comma 49-bis, D.L. 223/2006 (modificato dall’art. 3, comma 3, D.L. 50/2017)

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