Diventa effettivo dal prossimo 12 ottobre 2017 l’obbligo previsto dal Ministro del Lavoro, con Decreto 25 maggio 2016, n. 183, che ha introdotto l’obbligo a carico dei datore di lavoro di comunicare in via telematica all’INAIL gli infortuni dei lavoratori che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

Si tratta infatti di una delle novità introdotte con il Decreto n. 183/2016 con il quale, tra l’altro, è stato istituito il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro) – ad oggi tuttavia non ancora operativo – ed è stato conseguentemente introdotto, a fini statistici ed informativi, l’obbligo di comunicazione all’INAIL degli infortuni sul lavoro anche se di un solo giorno.

L’avvio del SINP, previsto originariamente per il 12 aprile 2017, è stato tuttavia prorogato dal c.d. Decreto Milleproroghe, il quale ha fissato al 12 ottobre 2017 l’avvio del nuovo servizio volto ad implementare le misure di sicurezza sul lavoro.

Si sottolinea che la nuova prescrizione non va a modificare la copertura dell’assicurazione INAIL (che interviene con la relativa indennità a copertura dal 4° giorno di prognosi).

La denuncia andrà fatta, come ora, in modalità telematica, anche se l’Istituto non ha ancora diramato specifiche disposizioni.

Sono in ogni caso esclusi da tale adempimento:

  • lavoratori dell’agricoltura;
  • lavoratori occasionali di tipo accessorio dell’agricoltura;
  • lavoratori domestici.

Cosa fare: datore di lavoro e lavoratore

Al momento dell’infortunio, quindi, il lavoratore dovrà rivolgersi al medico aziendale, o al proprio medico di condotta o dal pronto soccorso, e, in seguito, comunicare al datore di lavoro l’infortunio e il numero identificativo della certificazione medica ottenuta, dalla cui ricezione scatta, per il datore di lavoro, il termine di 48 ore entro le quali trasmettere all’INAIL i dati richiesti a fini statistici e assicurativi.

Segnaliamo pertanto ai Gentili Clienti che dal 12 ottobre 2017 sarà necessario comunicare allo Studio per la relativa denuncia entro le consuete 48 ore dalla ricezione della certificazione medica, TUTTI gli eventi di infortunio che comportano un’assenza dal lavoro pari ad almeno un giorno, oltre quello dell’evento.

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