È confermato anche per il 2016 l’obbligo di presentare la Certificazione Unica (CU) delle somme erogate nel corso dell’anno 2015 a titolo di redditi di lavoro dipendente, assimilato, (quali co.co.co. e/o co.co.pro.), autonomo (quindi a professionisti, agenti e rappresentanti di commercio) e di redditi diversi.
La CU deve certificare i dati necessari per la compilazione dei redditi, nonché i dati contributivi e assistenziali e i dati assicurativi INAIL.
La principale novità rispetto all’anno scorso – frutto delle innovazioni del c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali [1] – consiste nello “sdoppiamento” dell’adempimento, con l’obbligo di predisporre, di fatto, due certificazioni:
- una certificazione, da consegnare, entro il 28 febbraio 2016, ai lavoratori (dipendenti e/o professionisti) interessati, denominata CU sintetico;
- una certificazione, da trasmettere (telematicamente) entro il 7 marzo 2016, all’Agenzia delle Entrate, denominata CU ordinario. Quest’ultima certificazione è finalizzata alla predisposizione del modello 730 precompilato e contiene molti dei dati, in forma dettagliata, che fino allo scorso anno venivano inviati in sede di 770 Semplificato, e sostituisce, per la corrispondente parte, tale modello.
Dalla prima lettura della Legge di Stabilità [2] e dalla Istruzioni per la compilazione della CU rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, sembra che il modello 770 Semplificato 2016 (il cui termine di presentazione è fissato al 31 luglio 2016) riporterà esclusivamente il dettaglio delle ritenute operate e versate relative al CU inviato a marzo 2016, non contenendo più i prospetti dei percipienti (che saranno di fatto sostituiti dall’invio del CU ordinario).
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SCADENZE:
- entro il 28 febbraio 2016 il modello CU sintetico predisposto dal sostituto d’imposta dovrà essere consegnato (o trasmesso a mezzo PEC) in duplice copia al contribuente (lavoratore dipendente, collaboratore, professionista, agente, lavoratore occasionale, ecc.). Tale modello andrà a sostituire gli eventuali modelli provvisori rilasciati nel corso dell’anno 2015;
- entro il 7 marzo 2016 il modello CU Ordinario (con tutti i dati relativi alla assistenza fiscale, previdenziali e assicurativi) dovrà essere inviato all’Agenzia delle Entrate tramite intermediario abilitato.
È confermata la facoltà del sostituto di inviare separatamente le certificazioni dei lavoratori dipendenti e assimilati da quelle dei lavoratori autonomi.
Variazioni, modifiche e/o annullamenti dei dati inviati possono essere fatti, sempre telematicamente, solo entro il 12 marzo 2016.
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Il modello CU sintetico si compone di 8 facciate e prevede:
- il frontespizio (dove vanno indicati i dati del sostituto d’imposta (datore di lavoro/committente) e i dati del percipiente);
- la “certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale” (per i lavoratori dipendenti e assimilati);
- la “certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” (dunque per i lavoratori autonomi).
- la “Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell’IRPEF”, utile per il lavoratore per manifestare la propria scelta in sede di dichiarazione dei redditi.
Il modello CU ordinario si compone di 12 facciate. Ricalca sostanzialmente il modello CU sintetico, presentando le seguenti differenti:
- il frontespizio (dove vanno indicati i dati del sostituto d’imposta (datore di lavoro/committente) e dell’intermediario incaricato alla trasmissione; nel nostro caso ci saranno i dati di Studio Rama & Pelliccione);
- il quadro CT (riguardante la comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dalla Agenzia delle Entrate: deve essere compilato e inoltrato solo se rispetto al 2015 si intende cambiare l’intermediario che sarà delegato a ricevere i modelli 730-4).
- non è presente la “Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell’IRPEF”.
Come per l’anno scorso, il modello CU 2016 deve quindi essere utilizzato ANCHE per le certificazione dei compensi erogati e delle ritenute operate ai professionisti, rappresentanti e percettori di redditi diversi. ATTENZIONE: nessuna integrazione e/o variazione e/o annullamento sarà possibile in sede predisposizione modello 770.
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Si rammenta che per la violazione dell’obbligo di trasmissione è prevista una sanzione di € 100,00 in capo al sostituto di imposta per ogni CU omessa, tardiva o errata.
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ISTRUZIONI OPERATIVE ALLE AZIENDE CLIENTI
Come ogni anno Studio Rama & Pelliccione realizzerà le CU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI, utilizzando i dati in possesso a seguito delle elaborazione dei cedolini paga realizzati nel corso del 2015 (e considerando le retribuzioni e i compensi di cui ai suddetti cedolini come tutti corrisposti entro il 12 gennaio 2016).
Si invitano quindi le Aziende Clienti ad inviarci quanto prima le attestazione dei modelli F24 pagati relativi alle retribuzioni/compensi di cui sopra effettuati nel 2015 (sono rilevanti i modelli F24 riportanti i periodi da 01/2015 a 12/2015; quindi l’ultimo modello F24 rilevante è quello con scadenza 16/02/2016).
Per la predisposizione delle CU LAVORO AUTONOMO relative ai professionisti, agenti e simili, invitiamo le Aziende Clienti a farci avere quanto prima, preferibilmente entro il 29 gennaio 2016 la documentazione indicata negli ALLEGATI (che si prega di scaricare):
- comunicazione delle modalità di redazione modello CU ordinario;
- elenco della documentazione necessaria per lo svolgimento degli adempimenti relativi al modello CU;
- elenco delle causali di pagamento riguardanti i compensi erogati per lavoro autonomo, provvigioni o redditi diversi.
Considerato il poco tempo a disposizione per la raccolta dei dati, la predisposizione e l’inoltro dei dati delle CU lavoratori autonomi professionisti, agenti e simili, raccomandiamo alle Aziende Clienti di predisporre la documentazione con particolare attenzione e di verificare che le imposte da certificare con le CU corrispondano alle imposte versate, confrontando il trattenuto e il versato per singolo mese (ovvero per periodo di riferimento riportato nelle attestazioni dei modelli F24 pagati).
Raccomandiamo infine di evidenziare eventuali importi versati in eccesso e non compensati o eventuali importi di ritenute non versate o versate in ritardo con ravvedimento operoso. Siamo, come sempre, a disposizione per il calcolo del ravvedimento operoso al fine di regolarizzare mancati versamenti di ritenute non effettuati entro le ordinarie scadenze.
© riproduzione riservata
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[1] D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.
[2] L. 28 dicembre 2015, n. 208.