Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90 sono state definite le disposizioni attuative per la richiesta del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, anche on line, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

Le domande di richiesta del contributo dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica dal 22 settembre 2018 al 22 ottobre 2018 per fruire dell’agevolazione, relativamente ai costi già sostenuti nel 2017, e per prenotare il beneficio, relativamente ai costi in corso di sostenimento nel 2018.

Gli investimenti ammissibili

Sono ammissibili al credito di imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Le pubblicità devono essere effettuate su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione dotate del direttore responsabile. Sono escluse le spese diverse dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se accessorie o connesse; sono altresì escluse le spese per l’acquisto di spazi destinati a servizi quali televendite, pronostici, giochi, scommesse, messaggeria vocale o chat-line.

L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

I soggetti beneficiari ed il calcolo del contributo

Possono beneficiare del credito di imposta i soggetti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali: il contributo sotto forma di credito di imposta è pari al 90% degli investimenti pubblicitari incrementali rispetto all’anno precedente per le microimprese, le pmi e le start up innovative ovvero al 75% per le altre imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.

Sostenimento della spesa pubblicitaria Modalità di calcolo della richiesta del credito di imposta
Pubblicità solo su stampa anche “on line” (no pubblicità su emittenti radio-televisive) dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017

Il costo sostenuto dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 deve essere superiore di almeno l’1% rispetto a quello sostenuto dal 24 giugno 2016 al 31 dicembre 2016 per la stessa tipologia di investimento pubblicitario. Qualora nei mesi interessati del 2016 non siano state sostenute spese pubblicitarie della stessa tipologia di quelle agevolabili non è possibile presentare l’istanza per la fruizione del credito di imposta per le spese sostenute nei mesi interessati del 2017 (vedi Nota 1). L’incremento della spesa sostenuta nelle due annualità diventa la base di calcolo su cui applicare la percentuale del 75% o del 90% a seconda del soggetto beneficiario

Pubblicità sia su stampa sia su emittenti radio-televisive dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

Il costo sostenuto dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 deve essere superiore di almeno l’1% rispetto a quello sostenuto nel 2017 per la stessa tipologia di investimento pubblicitario (stampa o emittenti radio-televisive). Qualora nel 2017 non siano state sostenute spese pubblicitarie della stessa tipologia di quelle agevolabili non è possibile presentare l’istanza per la fruizione del credito di imposta per le spese sostenute nel 2018 (vedi Nota 1). L’incremento della spesa sostenuta nelle due annualità diventa la base di calcolo su cui applicare la percentuale del 75% o del 90% a seconda del soggetto beneficiario

NOTA (1): l’interpretazione secondo la quale non sono agevolabili gli investimenti in assenza di spese pubblicitarie nel periodo precedente è stata espressa dal Consiglio di Stato (parere 01255/2018). Sebbene questa interpretazione si discosti dall’interpretazione letterale della norma (che richiede unicamente che l’investimento superi di almeno l’1% le spese del periodo precedente), si ritiene opportuno aderire a tale posizione, al fine di evitare blocchi della comunicazione telematica ed eventuali accertamenti.

Il credito di imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle agevolazioni richieste superi l’ammontare delle risorse stanziate. L’utilizzo sarà consentito esclusivamente in compensazione (non a rimborso) tramite modello F24 che andrà presentato esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).

La presentazione dell’istanza telematica

L’agevolazione prevede l’invio telematico di 2 tipologie di comunicazioni:

  • comunicazione preventiva per l’accesso al credito di imposta;
  • dichiarazione sostitutiva consuntiva relativa agli investimenti effettuati.

In particolare, relativamente alle spese di pubblicità sostenute dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, dovrà essere presentata esclusivamente la dichiarazione sostitutiva nel periodo tra il 22 settembre 2018 e il 22 ottobre 2018. Entro il 21 novembre 2018 il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria provvederà alla pubblicazione del provvedimento di attribuzione del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario (a oggi non è ancora stato istituito il codice tributo necessario per la compilazione del modello F24).

Per le spese di pubblicità sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, invece, dovrà essere presentata la comunicazione preventiva nel periodo tra il 22 settembre 2018 e il 22 ottobre 2018 e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati entro il 31 gennaio 2019.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019, la comunicazione preventiva dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2019 e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati entro il 31 gennaio 2020. Entro il 30 aprile 2019 sarà pubblicato un elenco provvisorio dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l’indicazione dell’eventuale percentuale di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.

Il credito di imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa ai periodi di imposta di concessione del credito a seguito degli investimenti effettuati.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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