Tra le novità introdotte dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma Fornero) si ricorda che è stato modificato il regime delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, ampliando i casi in cui queste devono essere convalidate dal dipendente dimissionario (o che comunque, d’accordo con il datore di lavoro, decide di risolvere il proprio rapporto di lavoro).
Si riepilogano di seguito le disposizioni attualmente in vigore a seguito delle sopra richiamate modifiche, per le quali è opportuno effettuare una netta distinzione delle possibili situazioni nelle quali le dimissioni (o la risoluzione consensuale) intervengono:
- le dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (o nei primi 3 anni di accoglienza del minore in adozione o in affidamento) devono essere convalidate presso l’Ufficio Ispettivo della DTL competente. In attesa della convalida l’effetto della risoluzione del rapporto è sospeso.
- in tutti gli altri casi di dimissioni o di risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, l’efficacia delle dimissioni è sospensivamente condizionata dalla convalida effettuata presso la DTL o presso il Centro per l’Impiego territorialmente competenti. In alternativa – ma solamente per i casi previsti in questo punto – le dimissioni possono essere convalidate con “apposita dichiarazione” posta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro a CoVeneto (o altro ente di riferimento addetto al ricevimento delle comunicazioni obbligatorie).
Fermo restando che non sono previste modalità di risoluzione alternative per i casi di cui al punto a), nel caso in cui il lavoratore non provveda alla convalida delle dimissioni o della risoluzione come indicato al punto b) (ossia presso la DTL o presso il CPI o sottoscrivendo la ricevuta di invio della comunicazione di cessazione) il datore di lavoro deve – entro 30 giorni dalla data delle dimissioni (o della risoluzione consensuale) – richiedere al lavoratore di convalidare le dimissioni con raccomandata a mano oppure a. r. (a cui va allegata la ricevuta di trasmissione della comunicazione obbligatoria di cessazione).
Se entro 7 giorni dalla formale richiesta scritta di convalida da parte del datore di lavoro, il lavoratore non convalida le dimissioni, il rapporto di lavoro si intende risolto.
Si evidenzia che la comunicazione contenente l’invito si considera validamente effettuata solamente quando è recapitata al domicilio del dipendente indicato nel contratto di assunzione o altro domicilio comunicato in modo formale, o consegnata a mano con sottoscrizione di copia per ricevuta.
In mancanza di convalida, se il datore di lavoro non provvede a trasmettere al dipendente la comunicazione contenente l’invito alla convalida entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le dimissioni non hanno effetto.
Pertanto sarà opportuno che la convalida delle dimissioni sia inviata prima del trascorrere dei 30 giorni, in tutti i casi in cui il periodo di preavviso supera tale limite temporale, al fine di evitare che le dimissioni diventino inefficaci.
La norma prevede tra l’altro che nei 7 giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, entro i quali il lavoratore deve convalidare le dimissioni, lo stesso possa revocare le dimissioni anche in forma NON scritta. Risulta quindi particolarmente importante, affinché le dimissioni siano certe e producano il loro effetto, che le stesse siano convalidate quanto prima, meglio se prima della cessazione effettiva del rapporto di lavoro.
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Fonti normative
- 4, commi da 16 a 23, Legge 28 giugno 2012, n. 92;
- 55, comma 4, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
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