Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con propria delibera del 29 luglio 2016, ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al Codice Deontologico di categoria, che entreranno in vigore il 27 settembre 2016.

Le principali novità riguardano il riferimento alle società tra professionisti (anch’esse destinatarie delle norme deontologiche), la maggior importanza attribuita alla formazione continua obbligatoria e alla copertura assicurativa da notiziare al cliente. Viene dedicata attenzione all’ipotesi di sostituzione di un collega (a causa di decesso, sospensione o temporaneo impedimento) e viene trattato il delicato tema del consulente del lavoro che assiste professionalmente un CED (centro di elaborazione dati), un CAF (centro di assistenza fiscale) o un’associazione di categoria; viene inoltre auspicato che le controversie tra Colleghi possano trovare una composizione nell’ambito del Consiglio Provinciale.

Vengono chiarite le modalità di acquisizione di clientela già seguita da un collega, soprattutto per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione al precedente consulente del lavoro, nonché la scomoda ipotesi di verifica dell’operato di un collega Consulente del Lavoro.

Il nuovo regolamento sancisce altresì il principio che l’errore professionale costituisce illecito deontologico solo se derivante da intenzionale trascuratezza imperizia e negligenza. Chiarimenti importanti vengono inoltre forniti in tema di pubblicità informativa, da svolgersi secondo criteri di trasparenza e veridicità.

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