Congedo INPS 2021 per genitori lavoratori in caso di DAD o COVID dei figli | Rama & Pelliccione Pelliccione Studio Associato

È stata pubblicata la circolare n. 63 del 14 aprile 2021, con cui l’INPS fornisce le istruzioni operative per la gestione dei congedi, introdotti dal D.L. 30/2021, a favore dei genitori lavoratori dipendenti per figli conviventi minori di anni 14, nonché per figli con disabilità in situazione di gravità (accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. 104/1992), in caso di infezione da COVID-19, quarantena da contatto o attività didattica a distanza (D.A.D.) o centri diurni assistenziali chiusi.

L’art. 2, D.L. 30/2021 ha infatti previsto la possibilità di richiedere giorni di congedo indennizzato per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da Covid-19, alla durata della quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Il menzionato congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di cui sopra, nell’arco temporale che va dal 13 marzo 2021 fino al 30 giugno 2021. Al lavoratore viene riconosciuta, a carico dell’INPS, un’indennità pari al 50% della retribuzione e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il congedo può essere fruito nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 possono essere convertiti, a domanda, nel congedo di cui trattasi e non sono computati e indennizzati a titolo di congedo parentale.

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Presentazione della domanda

In attesa che l’INPS aggiorni i propri sistemi telematici per la presentazione della domanda, è possibile fruire del c.d. “Congedo 2021 per genitori” con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando successivamente la medesima, presentando l’apposita domanda telematica all’INPS.

La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della stessa, purché relativa a periodi non antecedenti il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 30/2021.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Si specifica che il comma 5 dell’art. 2, D.L. 30/2021 ha introdotto per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le relative domande di astensione dal lavoro devono essere presentate ai soli datori di lavoro e non all’INPS.

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