Al fine di sostenere l’effettiva bigenitorialità e in un’ottica di maggiore attenzione alla condivisione tra genitori dei compiti di cura dei figli, la Legge di Stabilità 2016 [1] ha disposto la proroga, anche per l’anno 2016, dei c.d. congedi papà introdotti dalla Riforma Fornero [2]. Nello specifico ricordiamo che, partire dal 2013, sono stati istituiti un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo (due giorni, da “sottrarre” al congedo di maternità della madre), fruibili dal padre lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il 5° mese dalla nascita del figlio.
Riepiloghiamo dunque gli aspetti essenziali dei c.d. congedi papà, fruibili dai padri lavoratori dipendenti per eventi parto, adozione e affidamento.
Congedo OBBLIGATORIO: è fruibile dal padre entro il 5° mese di vita del bambino (e quindi eventualmente durante il congedo di maternità della madre lavoratrice). Esso si configura come un diritto autonomo, in quanto aggiuntivo rispetto a quello della madre e spettando indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità [3].
Alla luce di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2016, per gli eventi parto, adozione o affidamenti avvenuti dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2016, ai padri lavoratori dipendenti spettano due giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa.
Congedo FACOLTATIVO: la fruizione, da parte del padre lavoratore dipendente, di tale periodo di assenza giustificata (di uno o due giorni, anche continuativi) è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.
QUANTO SPETTA : il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, ad un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione, che sarà anticipata direttamente in busta paga dal datore di lavoro, il quale avrà poi cura di conguagliare tale importo con la contribuzione dovuta per il relativo mese tramite il flusso UniEmens (come avviene ordinariamente per l’indennità di maternità in generale).
MODALITÀ DI FRUIZIONE: per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno 15 giorni, e ove richiesti in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto previsto in materia dalla Circolare INPS n. 40 del 14 marzo 2013.
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[1] art. 1, comma 205, Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
[2] art. 4, comma 24, lett. a), Legge 28 giugno 2012, n. 92
[3] ipotesi normata dall’art. 28, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
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