Pubblicata l’attesa Circolare del 17 ottobre 2016, n. 1 del nuovo I.N.L. (Ispettorato Nazionale del Lavoro) che fornisce ulteriori istruzioni operative in tema di lavoro accessorio, già oggetto di nostra precedente trattazione.
Come anticipato, gli obblighi di comunicazione descritti dalla norma, riferiti esclusivamente ad imprese e professionisti, richiamano quanto già previsto con riferimento al lavoro intermittente, con alcune specificità.
La comunicazione dovrà essere effettuata 60 minuti prima dell’inizio di ogni singola prestazione, inviando una e-mail al competente Ispettorato del Lavoro, agli indirizzi di posta elettronica dedicati e pubblicati in calce alla predetta circolare. Tali indirizzi e-mail sono “intuitivi nella costruzione”, essendo infatti così composti: voucher.[NOME CITTA’]@ispettorato.gov.it. Quindi, ad esempio, per Vicenza l’indirizzo sarà voucher.vicenza@ispettorato.gov.it .
La comunicazione dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio indicando:
- dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo della prestazione;
- il giorno di inizio della prestazione;
- l’ora di inizio e fine della prestazione.
Dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse, in ogni caso non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.
Le e-mail dovranno essere prive di ogni allegato e quanto al committente, dovranno riportarne codice fiscale e ragione sociale, da indicare anche nell’oggetto della e-mail.
Resta fermo in ogni caso l’obbligo di provvedere alla dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’INPS.
La violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione di sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, senza la possibilità di avvalersi della procedura di diffida; al fine di semplificare le attività di verifica da parte del personale ispettivo sarà opportuno per il committente conservare copia delle e-mail trasmesse.
In assenza ANCHE della dichiarazione di inizio attività all’INPS, invece, verrà applicata la maxisanzione per lavoro nero.
Si attendono ulteriori istruzioni dell’Istituto quanto alla creazione del preannunciato servizio di comunicazione via SMS nonché “di ulteriori possibili modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie”.
ESEMPIO DI COMUNICAZIONE
MARIO ROSSI (codice fiscale RSSMRA76D06F205W) effettuerà prestazioni di lavoro accessorio a favore dell’azienda ALFA S.R.L. codice fiscale e partiva IVA 01756710249), presso la propria sede di Vicenza, Via Verdi, 5, nei seguenti giorni:
- il giorno 24 ottobre 2016 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (1° prestazione) e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (2° prestazione)
- il giorno 25 ottobre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 (13 prestazione) e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (4° prestazione)
- il giorno 27 ottobre 2016 dalle ore 12.00 alle ore 13.00 (5° prestazione)
L’azienda ALFA, per la prima prestazione, dovrà inviare – entro le ore 7.30 del giorno 24 ottobre 2016 – una prima e-mail all’indirizzo voucher.vicenza@ispettorato.gov.it, così compilando:
Nell’OGGETTO dovrà indicare: “ALFA S.R.L. codice fiscale e partiva IVA 01756710249”
Nel TESTO dell’e-mail dovrà indicare:
- LAVORATORE: Mario Rossi – RSSMRA76D06F205W
- LUOGO DELLA PRESTAZIONE: Vicenza, Via Verdi, 5
- GIORNO DI INIZIO DELLA PRESTAZIONE: 24 ottobre 2016
- ORA DI INIZIO DELLA PRESTAZIONE: 8.00
- ORA DI FINE DELLA PRESTAZIONE: 12.00
Dovrà poi inviare un’ulteriore e-mail – entro le ore 14.30 del giorno 24 ottobre 2016 – al medesimo indirizzo e-mail per la seconda prestazione e poi ulteriori comunicazioni per ogni singola prestazione.
Consiglio ai committenti di lavoro accessorio di stampare o comunque salvare le singole comunicazioni trasmesse e di conservarle in caso di ispezione.
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