In data 8 ottobre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185, che modifica alcune norme contenute nei decreti attuativi del Jobs Act. In particolare, e per quanto di odierno interesse, le novità introdotte prevedono che le comunicazioni relative al lavoro accessorio (per intendersi, quello che prevede il pagamento tramite “voucher”) devono essere inviate almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione alla competente locale sede dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (ex DTL).

La norma è piuttosto generica e attualmente si attendono istruzioni più precise da parte del Ministero del Lavoro: in attesa di chiarimenti, si suggerisce quanto segue.

Le comunicazioni possono essere inviate dai committenti imprenditori non agricoli e dai professionisti, via e-mail (si suggerisce l’invio tramite PEC) al locale Ispettorato del Lavoro (gli indirizzi sono reperibili alla pagina dedicata del sito web del MLPS). La previsione della comunicazione tramite SMS è, almeno per ora, non operativa, dato che al momento non risulta attivo alcun numero per l’invio di SMS.

Ecco i dati richiesti dalla norma da comunicare preventivamente:

  • Dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore;
  • Luogo della prestazione;
  • Giorno e ora di inizio e di fine prestazione.

I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare entro gli stessi termini e con le stesse modalità:

  • I dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  • Il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni

N.B.: rimane anche l’obbligo di inviare la consueta comunicazione attraverso il portale dell’INPS.

La nuova sanzione amministrativa applicabile in caso di violazione degli obblighi sopra riportati va da euro 400 a 2.400 per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non è previsto l’istituto della diffida.

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