In occasione dell’aggravarsi della situazione epidemiologica da COVID 19 e al conseguente verificarsi di numerosi casi di assenza dal lavoro per malattia a copertura del c.d. periodo di “Quarantena”, rileviamo che i Certificati Medici (CM) ricevuti dai datori di lavoro sono molto spesso emessi in ritardo e senza riportare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore sanitario che ha appunto avviato il procedimento di “quarantena”.

Riteniamo, pertanto, utile rammentare ai gentili Clienti alcune disposizioni che devono essere rispettate al fine di poter correttamente riconoscere l’assenza quale malattia, con la conseguente indennità a carico dell’INPS (ed integrazione a carico datore di lavoro):

  • Il Certificato Medico (CM) deve essere emesso all’inizio del periodo di assenza o, al massimo, il giorno successivo. Qualora il CM riporti la data di rilascio con oltre un giorno di ritardo rispetto all’inizio dell’evento, l’evento è indennizzabile come malattia dalla data di rilascio.
  • Il lavoratore deve produrre il CM attestante il periodo di quarantena sin dall’inizio dell’assenza; nel CM il medico curante deve riportare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica che ha preso in carico il lavoratore.
  • Qualora al momento del rilascio del CM il medico non disponesse delle informazioni relative al provvedimento, queste dovranno essere acquisite direttamente dal lavoratore presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’INPS, e al datore di lavoro, tramite posta ordinaria o PEC.
  • Gli eventi di malattia per quarantena non sono computabili ai fini del periodo di comporto.
  • Per i lavoratori con patologie di particolare gravità, ossia in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3 Legge 104/1992), tale stato, ai fini del riconoscimento dell’assenza quale malattia, deve essere riportato nel CM a cura del medico curante. La relativa assenza è equiparata a degenza ospedaliera. Anche in tal caso il medico è tenuto a barrare l’apposito riquadro previsto nel CM.

Fermo quanto sopra invitiamo pertanto i responsabili del personale delle gentili aziende clienti a verificare con attenzione i CM che ricevono e di segnalare prontamente al lavoratore le anomalie riscontrate, sollecitando la consegna di ogni documentazione utile a certificare lo stato di quarantena.

Lo scrivente Studio, in caso di CM emesso in ritardo, evidenzierà come “NON INDENNIZZABILI” tutte le giornate scoperte, quando non supportato da altra documentazione idonea a giustificare l’assenza per malattia (salvo diversa ed espressa disposizione del datore di lavoro di riconoscere l’evento quale malattia “ordinaria”, pur in assenza di adeguata documentazione).

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