Come noto, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore ha diritto ad assentarsi dal lavoro per un determinato numero di ore senza subire alcuna decurtazione nell’entità della retribuzione, tramite la fruizione dei c.d. “permessi”, indicati dalla maggior parte dei CCNL quali c.d. ROL (Riduzione Orario Lavoro). L’assenza retribuita può anche coincidere con una o più giornate lavorative, fruibili sia individualmente che collettivamente.
Riconducibili alla medesima funzione dei permessi di cui sopra (tanto che alcuni CCNL li considerano unitariamente ai ROL, definendoli PAR, Permessi Annui Retribuiti), sono i permessi relativi alle ex festività, ossia le 4 ricorrenze religiose non più considerate festive agli effetti civili (San Giuseppe, Corpus Domini, Santi Pietro e Paolo e Ascensione) ai sensi dell’articolo 1, comma 1, Legge n. 54 del 1977. Questi giorni ex festivi sono stati di fatto trasformati in 32 ore annue di permessi retribuiti (per i lavoratori a tempo pieno il calcolo è 8 ore x 4 giorni = 32 ore; per i lavoratori part time le 32 ore andranno ridotte proporzionalmente all’orario di lavoro ridotto osservato).
In mancanza di uno specifico e differente accordo tra datore di lavoro e lavoratori, sono i CCNL a indicare il termine di godimento dei permessi di cui sopra.
Se il lavoratore, entro l’arco temporale stabilito, non gode dei permessi, è in genere previsto il diritto al pagamento di un’indennità sostitutiva, calcolata in base alla retribuzione corrisposta alla scadenza del termine stabilito per la fruizione.
Fermo quanto sopra, a prescindere dall’accordo eventualmente raggiunto con il lavoratore, in caso di mancata fruizione dei permessi (siano essi ROL, PAR o ex festività) (o di erogazione della relativa indennità sostitutiva) entro il termine fissato dal CCNL applicato, e a prescindere dalla loro effettiva fruizione da parte del lavoratore, il datore di lavoro è obbligato al versamento della contribuzione INPS (sia della quota a proprio carico che quella di competenza del dipendente) su tali somme (entro il giorno 16 del mese successivo a quello della scadenza per il godimento prevista). È comunque prevista, qualora i permessi vengano poi effettivamente fruiti (od oggetto di pagamento dell’indennità sostituiva), la possibilità per datore di lavoro di procedere al recupero di quanto già versato in anticipo (come previsto dalla Circolare INPS 8 luglio 2011, n. 92).
Considerando che numerosi CCNL fissano la sopracitata scadenza di fruizione dei permessi maturati nell’anno precedente nel mese di giugno, si ritiene opportuno rammentare a ogni datore di lavoro di pianificare il godimento dei permessi residui del proprio personale, al fine di evitare la lievitazione dei costi (inevitabile nel momento in cui si proceda con il pagamento delle indennità sostitutive).
Similare è la gestione della contribuzione relativa alle ferie non godute. Come noto il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie retribuite pari ad almeno 4 settimane all’anno, da godere, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva (art. 2, comma 2, D. Lgs. 66/2003) per almeno 2 settimane consecutive nell’anno di maturazione e le altre 2 settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Possono essere “monetizzate”, ossia sostituite con apposita indennità sostitutiva, soltanto le ferie maturate ulteriormente alle 4 settimane annue (eventualmente in base a un accordo individuale con il lavoratore o, come più sovente, per previsione del CCNL), oppure in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Ne consegue che il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso delle ferie non godute coincidono con il 18° mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle stesse o con il più ampio termine eventualmente previsto da CCNL; facendo un esempio pratico, ove il lavoratore maturasse 160 ore di ferie all’anno, entro giugno lo stesso non dovrà avere un monte ore di ferie residue superiore a 240 ore (ossia 160 ore di due anni precedenti e 80 ore dell’anno precedente). Anche nel caso dei contributi versati “in anticipo” sulle ferie non godute, gli stessi potranno essere oggetto di recupero al momento dell’effettiva fruizione (come chiarito dal Ministero del Lavoro con risposta all’istanza di interpello del 26 ottobre 2006, protocollo n. 25/I/0005221).
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