Con l’avvicinarsi dell’annuale scadenza, si ricorda che il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare entro il 31 marzo in via telematica all’INAIL i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) [1]. Come chiarito dall’INAIL, la comunicazione va fatta in caso di relativa nuova nomina o designazione [2].

Cogliamo l’occasione per riepilogare i punti salienti in materia.

PROFILI GENERALI

Secondo il T.U. in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro [3] il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona che, in ogni azienda o unità produttiva, viene eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; tale modello “compartecipativo” riconosce, quindi, ai lavoratori i diritti di partecipazione e di controllo in materia di salute suoi luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle scelte fondamentali da parte del datore di lavoro, e ciò attraverso un proprio rappresentante, il RLS appunto.

Il RLS è quindi la persona che rappresenta e tutela i diritti dei lavoratori nell’ambito della sicurezza sul lavoro all’interno dell’azienda ed è una delle figure del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (insieme al Datore di Lavoro, Medico Competente e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). Il RLS deve essere consultato preventivamente in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori e in relazione alla scelta di RSPP, Medico Competente e Addetti al primo soccorso e antincendio, collabora e fa proposte in relazione alla valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione e protezione, e partecipa alla riunione periodica del servizio di Prevenzione e Protezione (obbligatoria per le aziende con più di 15 lavoratori).

ELEZIONE / DESIGNAZIONE DEL RLS

L’elezione o la designazione del RLS è una facoltà dei lavoratori e non un obbligo del datore di lavoro, il quale, peraltro – una volta assolto il proprio obbligo di informare i lavoratori del loro diritto di esprimersi per scegliere un proprio RLS – non ha alcun titolo decisionale al riguardo.

Il T.U. 81/2008 [4] prevede un articolato regime per l’elezione del RLS, differenziato in base alle dimensioni dell’azienda:

  • nelle aziende (o unità produttive) che occupano fino a 15 lavoratori: il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo (RLST);
  • nelle aziende (o unità produttive) con più di 15 lavoratori: il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA); in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo (RLST).

Il legislatore ha delegato alla contrattazione collettiva il compito di stabilire il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni.

Si allega fac-simile dei documenti per la nomina del RLS relativo all’invito da parte del datore di lavoro ai lavoratori per l’elezione del RLS, del verbale di convocazione di assemblea dei lavoratori per l’elezione del RLS e del verbale dell’assemblea per l’elezione (testo che andrà poi comunicato al datore di lavoro).

L’RLS E’ OBBLIGATORIO?

Sì, l’RLS è una figura obbligatoria e viene eletta dai unicamente dai lavoratori (non dal datore di lavoro). L’RLS rimane in carica, di norma, per 3 anni ed è rieleggibile. Una volta eletto, il datore di lavoro deve provvedere affinché riceva una formazione adeguata, che consiste in un corso di 32 ore con aggiornamento annuale di 4 ore per aziende fino a 50 lavoratori e di 8 ore per le aziende sopra le 50 unità. Se l’RLS non viene formato, il datore di lavoro è sanzionato con l’arresto fino a 4 mesi o con un’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro. Il ruolo di RLS è incompatibile con quello di RSPP.

QUALI SONO LE SANZIONI PER LA MANCATA ELENZIONE DEL RLS?

Il Datore di lavoro è sanzionabile solamente se non richiede (in forma scritta e dandone evidenza) ai lavoratori di comunicargli il nominativo del loro Rappresentante. Se questa richiesta viene effettuata ma i lavoratori non procedono all’elezione, l’azienda dovrà versare in un apposito fondo una cifra pari 2 ore di retribuzione per ciascun lavoratore all’anno. Contestualmente l’INAIL provvederà ad assegnare un RLST – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.

Nel caso in cui l’RLS venga eletto, invece, il datore di lavoro, oltre a provvedere alla formazione, dovrà comunicarne il nominativo all’INAIL mediante procedura telematica. E’ però bene evidenziare che non esiste una sanzione a carico del datore di lavoro in caso di assenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Rappresentante dei Lavoratori è infatti un diritto dei lavoratori e non un obbligo per il Datore di Lavoro.

È bene ricordare che l’RLS deve essere designato anche in presenza di un solo lavoratore ma ci sono delle eccezioni, ossia casi in cui la normativa non prevede tale obbligo, eccone alcuni esempi:

  • Imprese familiari
  • Aziende dove sono impiegati solo co.co.pro. la prestazione lavorativa non si svolga nei luoghi di lavoro del committente
  • Lavoratori a domicilio, compresi chi svolge attività di portierato nei condomini.

QUALI SONO I COMPITI DEL RLS??

Si riportano alcune delle principali attribuzioni del RLS (art 50 del D.lgs. 81/08):

  • Accede ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni;
  • È consultato in merito alla valutazione dei rischi;
  • È consultato sulla designazione del RSPP, degli addetti antincendio, degli addetti al Primo soccorso e del medico competente;
  • È consultato in merito all’organizzazione della formazione;
  • Formula osservazioni in occasione delle ispezioni, effettuate dagli organismi di vigilanza dalle quali è, di norma, ascoltato;
  • Se ritiene che le misure di prevenzione e protezione dai rischi non siano idonee a garantire l’incolumità dei lavoratori, può fare ricorso alle autorità competenti;
  • Riceve (su sua richiesta) e firma il Documento di Valutazione dei Rischi;
  • Deve disporre del tempo necessario e di mezzi adeguati allo svolgimento della propria attività. A tal proposito dispone di un monte ore di permessi retribuiti. Non può subire alcun pregiudizio per l’espletamento della propria funzione ed ha diritto alle stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali

NUMERO MINIMO DI RAPPRESENTANTI:

Anche questo varia a seconda delle dimensioni aziendali [5]:

  • 1 RLS nelle aziende (o unità produttive) occupanti sino a 200 lavoratori;
  • 3 RLS nelle aziende (o unità produttive) occupanti da 201 a 1.000 lavoratori;
  • 6 RLS nelle aziende (o unità produttive) occupanti oltre 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)

Nel caso in cui i dipendenti presenti in azienda non eleggano un proprio Rappresentante “interno” (ad esempio perché nessuno si è reso disponibile ad esercitare tale ruolo) la funzione di rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene esercitata dai cosiddetti Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST). Gli RLST sono soggetti che svolgono le funzioni di RLS per un insieme di aziende ricomprese in uno specifico territorio e comparto di competenza. Pertanto in caso di mancata elezione dell’RLS Aziendale, è necessario informarsi (presso la propria associazione di categoria o ente bilaterale) se è presente un RLST da farsi assegnare. Generalmente per l‘attribuzione del RLST viene richiesto un contributo economico proporzionale al numero di addetti presenti in azienda.

LA FORMAZIONE DEL RLS

Il datore di lavoro è tenuto a garantire al RLS una specifica formazione. Il RLS neoeletto deve partecipare ad un corso iniziale della durata minima pari a 32 ore. La formazione del RLS deve essere inoltre periodicamente aggiornata, seguendo corsi di durata differente in funzione della dimensione aziendale:

  • per aziende (o unità produttive) occupanti meno di 15 lavoratori: non è espressamente previsto l’obbligo annuale (anche se l’obbligo di aggiornamento deve effettuarsi “periodicamente” in relazione ai rischi specifici connessi ad ogni attività produttiva, ad intervenute modifiche e sulla base della valutazione dei rischi; dunque si ritiene consigliabile una periodicità più ravvicinata per aziende a “rischio alto”).
  • per aziende (o unità produttive) occupanti da 15 a 50 lavoratori: corso di 4 ore annue;
  • per aziende (o unità produttive) occupanti più di 50 lavoratori: corso di 8 ore annue.

Il RLS deve ricevere una Formazione specifica in tema sicurezza sui luoghi di lavoro, come riportato dall’art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono state definite le modalità, la durata ed i contenuti della formazione del RLS (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008). Il programma di formazione è finalizzato a far ottenere al RLS:

  • adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi;
  • idonee conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza;
  • conoscenza dei principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori;
  • tecnica della comunicazione.

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Si conclude ricordando che Studio Rama & Pelliccione offre il servizio di RSSP ed ha i titoli per erogare la formazione qualificata utile per l’aggiornamento degli RLS (per maggiori informazioni si invita a rivolgersi direttamente allo Studio).

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[1] art. 18, lettera aa), D. Lgs. 81/2008.

[2] Con la Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009 è individuato il 31 marzo di ciascun anno quale termine per l’inserimento nella procedura telematica della situazione in essere al 31 dicembre dell’anno precedente. Con successiva circolare INAIL n. 43 del 25 agosto 2009 è stato chiarito che la comunicazione è necessaria solo in caso di nuova nomina o designazione.

[3] art. 2, c. 1, lett. i), D. Lgs. 81/2008,

[4] art. 47, D. Lgs. 81/2008.

[5] art. 47, comma 6, D. Lgs. 81/2008

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