Un recente decreto del Ministero del Lavoro[1] ha previsto un incentivo per l’assunzione dei giovani ammessi al cosiddetto “Programma Garanzia Giovani”. L’incentivo risulta ammissibile per le assunzioni effettuate a partire dal 3 ottobre 2014.

Beneficiari dell’incentivo sono tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori o meno (quindi anche gli studi professionali).

L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che si registrano al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani http://www.garanziagiovani.gov.it, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e disponibili presso il sito http://www.lavoro.gov.it e http://www.garanziagiovani.gov.it

giovani destinatari del regime contributivo agevolato sono quelli di età compresa tra i 15 e i 29 anni cosiddetti NEET – Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi, non occupati, né inseriti in un percorso di formazione.

L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate tra il 03/10/2014 e il 30/06/2017:

  • tempo determinato– anche a scopo di somministrazione – di durata pari o superiore a 6 mesi;
  • tempo indeterminato– anche a scopo di somministrazione.

L’incentivo spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.

L’incentivo NON spetta per i rapporti di:

  • apprendistato
  • lavoro domestico,
  • intermittente
  • ripartito.

La misura dell’incentivo – stabilita e determinata in base al contratto concluso e alla profilazione del giovane – varia da un minimo di € 1.500,00 a un massimo di € 6.000,00 complessivi, da utilizzare mediante conguaglio / compensazione della contribuzione mensile.

Di seguito gli IMPORTI dell’incentivo in funzione del tipo di assunzione e della classe di profilazione del giovane ammesso al programma (in caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti):

Classe di profilazione del giovane
BASSA MEDIA ALTA MOLTO ALTA
A) assunzione a tempo determinato (anche in somministrazione) di durata superiore o uguale a 6 mesi 0 0 1.500€ 2.000€
B) assunzione a tempo determinato (anche in somministrazione) di durata superiore o uguale a 12 mesi 0 0 3.000€ 4.000€
C) assunzione a tempo indeterminato (anche in somministrazione) 1.500 € 3.000€ 4.500€ 6.000€

La “classe di profilazione” viene determinata dal Centro per l’Impiego (o un soggetto privato accreditato a svolgere servizi inerenti il mercato del lavoro) a seguito di colloqui individuali con il giovane candidato. Tale classe di profilazione stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione (4, il massimo, indica dunque il massimo grado di difficoltà di reperimento di impiego). Al termine dei colloqui individuali, il giovane “profilato” viene “preso in carico” dal centro per l’impiego o dal soggetto privato accreditato, che rendono effettiva la disponibilità del giovane all’assunzione.

Particolarità dell’agevolazione in parola è che in favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni né per proroghe dello stesso rapporto né per nuove assunzioni, effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro.

 In deroga al principio – appena illustrato – per cui l’incentivo è autorizzabile una sola volta per ogni lavoratore, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato, per il quale sia stato già stato autorizzato l’incentivo previsto dal decreto citato.

L’incentivo spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate per singole Regioni. L’incentivo è autorizzato dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, da presentarsi esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall’Inps che dovrà, entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto in G.U., emanare una circolare in merito alle modalità di richiesta e fruizione del beneficio.

Il datore di lavoro, per potere accedere a tale incentivo, deve possedere i seguenti requisiti:

  • alla regolarità dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
  • l’adempimento degli obblighi contributivi;
  • l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012 [2];
  • alla circostanza che il relativo importo non superi i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato cosiddetti “de minimis”, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore (illustrati recentemente con la circolare n. 102 del 3 settembre 2014).

L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, siano essi di natura economica o contributiva.

L’incentivo in oggetto NON è cumulabile con altri sgravi contributivi eventualmente spettante ai lavoratori inoccupati o disoccupati (es.: sgravi per l’assunzione di disoccupati da almeno 24 mesi ex art. 8, co. 9, l. 407/1990, sgravi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ex l. 223/1991, sgravi ex art. 4, commi da 8 a 11, l. 92/2012).

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[1] vedi Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1709 dell’8 agosto 2014.

[2] “a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

  1. b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
  2. c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
  3. d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore.”

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