Il 1° luglio 2023 è entrato in vigore, anche per ciò che attiene ai rapporti di lavoro e dopo diverse proroghe, la riforma del lavoro sportivo introdotta a suo tempo dal D. Lgs. 36/2021, modificato e integrato ad opera del D. Lgs.163/2022.
La riforma:
- definisce il lavoro sportivo;
- distingue due aree: l’area del professionismo e l’area del dilettantismo;
- riconosce una normativa comune alle due aree e un’altra distinta per ciascuna di esse;
- modifica il regime contributivo e fiscale dei lavoratori sportivi.
In questa sede ci occupiamo del DILETTANTISMO.
Riepiloghiamo di seguito le principali novità evidenziando che, soprattutto per quanto attiene agli adempimenti, anche alla luce delle novità in arrivo contenute nella bozza del decreto correttivo, nonché delle attese indicazioni ministeriali e da parte degli enti previdenziali, ci troviamo ancora nelle condizioni di non poter dare attuazione in modo completo alla normativa.
In merio evidenziamo che la bozza del decreto correttivo prevede che:
- la comunicazione dell’instaurazione del rapporto attraverso il RAS (Registro nazionale Attività Sportive dilettantistiche) viene effettuata entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro;
- l’iscrizione del LUL può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente;
- in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.
Inoltre, per quanto riguarda la predisposizione del LUL, sempre la bozza del correttivo prevede un decreto attuativo da emanarsi entro il 31 ottobre 2023.
IL LAVORO SPORTIVO
L’art. 25 del D. Lgs. 36/2021, come modificato dal D. Lgs. 162/2022, fornisce la definizione di lavoratore sportivo. Secondo la norma è lavoratore sportivo:
- l’atleta,
- l’allenatore,
- l’istruttore,
- il direttore tecnico,
- il direttore sportivo,
- il preparatore atletico e
- il direttore di gara,
il quale, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo.
È lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
DILETTANTISMO: RAPPORTI POSSIBILI DAL 1° LUGLIO 2023
Gli enti sportivi dilettantistici iscritti nel registro nazionale delle attività sportive dilettantisti potranno avvalersi di
Volontari |
percettori eventualmente di soli rimborsi spese | |
Lavoratori sportivi tesserati |
dipendenti | |
collaboratori coordinati e continuativi | quando l’impegno non supera le 18 ore settimanali (da correttivo 24 ore settimanali) | |
collaboratori occasionali | ||
titolari di partita IVA | ||
Lavoratori non sportivi |
impegnati in compiti
amministrativo-gestionali |
se sussistono i requisiti per qualificarli come co.co.co si beneficia dele agevolazioni fiscali e contributive dei co.co.co sportivi, tuttavia restano soggetti agli ordinari adempimenti gestionali e Inail |
altri | soggetti alle regole ordinarie |
Evidenziamo che il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali (24 ore settimanali se verrà approvata la bozza di decreto correttivo), escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.
Le collaborazioni sportive dilettantistiche restano di natura autonoma anche in presenza di etero-organizzazione del lavoro.
LA DISCIPLINA DEL LAVORO SPORTIVO
L’art. 25, D. Lgs. 36/2021, evidenzia come l’attività sportiva si differenzi dalle altre attività lavorative con la conseguenza che alla stessa si applicheranno:
- le regole generali del rapporto di lavoro
- con una serie di eccezioni che se ne discostano.
In particolare, per ciò che attiene ai rapporti di lavoro subordinato, al contratto di lavoro sportivo non si applicano una serie di norme centrali nel diritto del lavoro.
Con riferimento alla Legge 300/1970, esclude l’applicazione degli articoli:
- 4 (sul controllo a distanza);
- 7 (sulle sanzioni disciplinari);
- 5 (sugli accertamenti sanitari);
- 18 (sul regime dei licenziamenti individuali illegittimi).
Inoltre esclude l’applicazione anche di tutto il D. Lgs. 23/2015 sui licenziamenti individuali illegittimi disposti nei confronti dei lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, e della disciplina della Legge 604/1966 salvo il divieto di licenziamento per motivi discriminatori.
Inapplicabile anche la normativa sui licenziamenti collettivi di cui all’art. 24 della Legge 223/1991.
Escluso dall’ambito di applicazione del lavoro sportivo anche l’art. 2103 c.c. che individua le regole per il mutamento delle mansioni dei lavoratori.
Inapplicabili anche le norme sulle sanzioni disciplinari di cui all’art. 7 della Legge 300/1970 nei confronti delle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, che di regola prevedono procedure specifiche di tutela dello sportivo.
CONTRATTO A TERMINE
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro subordinato a termine, il co. 2 dell’art. 26 prevede che:
- il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto;
- è ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti;
- è ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva.
Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81:
- apposizione del termine e durata massima,
- divieti,
- proroghe e rinnovi,
- continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine,
- numero complessivo di contratti a tempo determinato,
- diritti di precedenza,
- principio di non discriminazione,
- formazione,
- criteri di computo,
- decadenza e tutele,
- esclusioni e discipline specifiche.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
E’ possibile stipulare:
- contratti di apprendistato di 1° livello per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore e
- contratti di apprendistato di 3° livello cioè di alta formazione e di ricerca.
Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest’ultimo si risolve automaticamente.
La società o associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest’ultimo, è tenuta a corrispondere il premio disciplinato dall’art. 31, co. 2, in favore della diversa società o associazione presso la quale l’atleta abbia precedentemente svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile.
INCARICHI AI DIPENDENTI PUBBLICI
Dal 1° luglio 2023, i pubblici dipendenti, in qualità di volontari, potranno continuare ad operare nello sport, previa semplice comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Mentre, se intendono prestare la loro attività dietro compenso, dovranno munirsi di preventiva autorizzazione del loro datore di lavoro pubblico.
CONTRIBUZIONE E ASPETTI FISCALI DEL LAVORO SPORTIVO
Il D. Lgs. 36/2021 ha previsto diverse misure agevolative con riferimento ai lavoratori sportivi autonomi, quali:
- una fascia, di euro 5.000, di esonero contributivo;
- la competenza della gestione separata INPS, in luogo dell’ex Enpals, con applicazione dell’aliquota del 25% (24% se beneficiario di altra tutela previdenziale) versata integralmente dal committente, di cui 1/3 a carico del collaboratore;
- la progressività degli oneri previdenziali, prevedendo la decurtazione al 50% dell’imponibile fino al 2027;
- il non assoggettamento ad Irpef dei compensi di importo complessivamente inferiore a 15.000 euro annui.
Inoltre, secondo la modifica apportata all’art. 35 dal correttivo, i compensi erogati esclusivamente ai lavoratori sportivi collaboratori coordinati e continuativi potrebbero non costituire base imponibile ai fini IRAP per un massimo di 85.000 euro.
I lavoratori sportivi subordinati saranno iscritti al Fondo di nuova denominazione: Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. Per loro è prevista esclusivamente l’agevolazione fiscale, essendo soggetti a contribuzione previdenziale al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’Inps (ex gestione Enpals) con aliquota Ivs del 33% versata dal datore di lavoro, di cui il 9,19% a carico del dipendente, sull’intero importo, a cui si sommano le aliquote minori.
Per quanto attiene all’assicurazione Inail, la copertura assicurativa obbligatoria è prevista con riferimento sia ai dipendenti sia agli autonomi, ne sono esclusi i titolari di partita IVA e i lavoratori autonomi occasionali (salvo modifiche).
A tal proposito si evidenzia che la bozza del decreto correttivo prevede che nella determinazione del premio assicurativo si dovrà tener conto “dei soli rischi non coperti” attraverso il tesseramento per cui sarà necessario distinguere i lavoratori sportivi rispetto ai lavoratori non sportivi.
DILETTANTISMO: ADEMPIMENTI DAL 1° LUGLIO 2023
Dal 1° luglio l’associazione o società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.
Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l’impiego.
Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.
Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività sportive, l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, è adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.
Nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti appena menzionati.
Le disposizioni riguardanti detti adempimenti si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, ossia dal 1° luglio 2023.
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