Il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) a decorrere dal 1° marzo 2022.
L’AUU costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, e viene determinata dall’INPS sulla base della condizione economica del nucleo familiare mediante l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Con il Messaggio 4748 del 31/12/2021 l’INPS ha fornito le prime indicazioni su tale misura e ha comunica che, a partire dal 1° gennaio 2022, è disponibile sul sito internet dell’INPS la procedura per la presentazione delle domande di assegno unico universale per i figli a carico.
La domanda per beneficiare dell’assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo.
Quindi la “annuaità” dell’AUU riguarda il periodo dal 01/03 al 28/02 dell’anno successivo (mentre il periodo dell’abrogato ANF riguardava il periodo dal 01/07 al 30/06 dell’ano successivo).
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Misure abrogate e proroga dell’assegno temporaneo
In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati:
- il premio alla nascita o per l’adozione del minore (comma 353 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022:
- sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia” di cui all’articolo 12 del TUIR, che si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni;
- sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari (ANF) con almeno tre figli minori (articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), che resta riconosciuto con riferimento all’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;
- cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e dall’articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
L’assegno temporaneo per i figli minori (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 79/2021) è riconosciuto fino al 28 febbraio 2022 .
E’ altresì prorogata, fino alla medesima data del 28 febbraio 2022, la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021.
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Requisiti per beneficiare dell’assegno
La domanda di AUU può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.
Il beneficio spetta per ogni figlio a carico fino al compimento dei 18 anni, (i figli devono far parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE).
Il beneficio spetta per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni se in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:
- frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
- svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolgimento del servizio civile universale.
In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere da quanto previsto ai precedenti punti.
La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.
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Decorrenza dell’AUU
L’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la seguente decorrenza della misura:
- per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo;
- per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.
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Modalità di presentazione delle domande
La domanda di AUU è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno.
La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
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Contenuto della domanda
La domanda richiede soltanto l’autocertificazione di alcune informazioni di base quali:
- composizione del nucleo familiare e numero di figli;
- luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;
- IBAN di uno o di entrambi i genitori
La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell’ISEE sarà necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia. In mancanza di ISEE, la domanda per l’AUU potrà essere presentata dal 1° gennaio 2022 e ciascun avente diritto riceverà l’importo minimo previsto.
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Modalità di erogazione dell’assegno
L’assegno è corrisposto dall’INPS con pagamento diretto ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Pertanto, il pagamento sarà effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita.
I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.
Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita” il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle diverse opzioni, per l’imputazione del pagamento previste nella domanda.
L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:
- a) accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice IBAN aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’aerea SEPA. Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti:
- conto corrente bancario;
- conto corrente postale;
- carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
- libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
- b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
- c) accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.
Nel merito, si fa presente che lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene richiesto l’accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima
L’erogazione, pertanto, non avverrà – come per l’ANF – a cura del datore di lavoro in busta paga.
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