Con la definitiva pubblicazione in G.U., lo scorso 14 luglio 2018 è entrato in vigore il D.L. 87/2018, c.d. Decreto Dignità, il quale introduce importanti novità in tema di contratti a tempo determinato, somministrazione e tutela dell’occupazione.
Le nuove disposizioni in materia di contratto a termine si applicano:
- ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto, ovvero sia dal 14 luglio 2018 in poi;
- ai rinnovi e alle proroghe dei contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Contratti a tempo determinato
A seguito delle modifiche apportate agli art. 19, 21 e 28 del c.d. T.U. contratti di lavoro (D. Lgs. 81/2015), è ora possibile stipulare con lo stesso lavoratore contratti a termine per una durata massima complessiva di 24 mesi (in luogo dei precedenti 36).
Viene inoltre reintrodotto il regime della c.d. causalità (ovvero dell’obbligo di indicazioni dei motivi di apposizione del termine al contratto) in particolari situazioni. È infatti previsto che la stipula, la proroga e il rinnovo di un contratto a termine sia giustificato, in determinati casi, dalle seguenti condizioni:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, OPPURE esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
La stipula di un contratto a termine di durata (iniziale o prorogata) pari o inferiore a 12 mesi è ammessa senza l’indicazione di alcuna causale al contratto di lavoro subordinato (o alla proroga).
L’indicazione della CAUSALE è invece obbligatoria:
- per la stipula un contratto a termine di durata (iniziale o prorogata) superiore a 12 mesi;
- in ogni ipotesi di rinnovo (ovvero la stipula di un nuovo contratto a termine, distinto dal precedente concluso), e ciò a prescindere dalla durata del precedente contratto.
L’obbligatorietà di indicazione della causale NON si applica per i contratti a tempo determinato per attività stagionali, né in caso di rinnovo, né in caso di proroga.
Proroga e rinnovo dei contratti a tempo determinato
Le proroghe possibili per i contratti a termine sono 4 (in luogo delle precedenti 5) nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti. In caso di superamento di tale limite il contratto si trasformerà a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta (anziché sesta) proroga.
Come già precisato , Il contratto può essere invece rinnovato (c.d. stop & go, con intervallo minimo di 10 o 20 giorni), solo ed esclusivamente a fronte delle suindicate esigenze, la causale sarà quindi necessaria anche in caso di rinnovo nei primi 12 mesi.
È inoltre ora previsto l’aumento dello 0,5% del contributo addizionale (attualmente pari all’1,4% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali), a carico del datore di lavoro, in occasione di ciascun rinnovo (ma non in caso di proroga) del contratto a tempo determinato.
In caso di successione di rinnovi l’aliquota del contributo addizionale aumenterà quindi sommando lo 0,50% per ogni rinnovo (es. 1,9% per il 1° rinnovo, 2,4 % per il 2°, ecc.).
Somministrazione di lavoro
Il Decreto Dignità ha inoltre operato importanti variazioni anche in tema di somministrazione: in caso di assunzione a tempo determinato, il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla nuova disciplina dei contratti a termine, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 23 (limiti quantitativi) e 24 (diritti di precedenza) del D. Lgs. 81/2015. Ciò significa che la somministrazione è più flessibile (in termini quantitativi, dato il venir meno del limite di contingentamento, ossia del limite percentuale), ma la stessa è sottoposta al medesimo regime di apposizione della causali nei casi sopraindicati.
Sul punto si ricorda che, al fine del computo del limite massimo di 24 mesi di durata del rapporto a termine, i periodi lavorati con contratto di somministrazione e a tempo determinato si sommano, risulta quindi INDISPENSABILE comunicare allo studio in sede di assunzione, precedenti periodi lavorati “in missione” in azienda dal lavoratore ex somministrato.
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