Riallacciandoci a quanto indicato in nostra precedente news, evidenziamo che l’INPS, con notizia sul proprio sito del 12 febbraio 2018, ha ricordato che dal 2018 il padre lavoratore dipendente ha diritto a 4 giorni di congedo obbligatorio, anche non continuativi, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, o in caso di adozione, dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore.
I giorni – come precisa l’articolo 1, comma 354, Legge 232/2016 – possono essere goduti anche in via non continuativa. Dal 2018 è prevista, inoltre, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, in sostituzione al periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre (che verrà pertanto decurtato da quello spettante alla madre).
Tali diritti non possono essere sottoposti a valutazioni discrezionali da parte del datore di lavoro; i lavoratori, per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta a quest’ultimo il/i giorni in cui desiderano godere del congedo, in allegato al certificato di nascita del bambino.
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