A decorrere dal 1º gennaio 2016, per un periodo di tre anni, la c.d. “Legge di Stabilità” (art. 1, comma 651, Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha previsto – per i conducenti di veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui – la possibilità di richiedere l’esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura dell’80 % dell’ammontare dei contributi medesimi.
Con propria circolare numero 167 del 10 novembre 2017 l’INPS ha fornito le prime istruzioni operative circa tale esonero. Tale beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati e spetta a condizione che i conducenti per i quali venga richiesto il riconoscimento dell’esonero abbiano prestato per almeno 100 giorni attività di trasporto internazionale; la misura dell’agevolazione è pari all’80% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nei limiti degli importi previsti nella medesima norma.
L’esonero trova applicazione entro i limiti e secondo le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (c.d. “regime de minimis”) e in considerazione della sua portata e della specialità della previsione di legge, non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o economiche.
Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo.
L’agevolazione in oggetto è riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati, comprese le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata ex art. 1, co. 3, legge n. 142/2001 e successive modificazioni.
Possono fruire dello sgravio contributivo non solo le imprese che esercitano professionalmente l’attività di autotrasporto, ma tutte le imprese private, a prescindere dal settore economico o produttivo in cui operano. Il beneficio in trattazione è, infatti, destinato non solo alle imprese di trasporto per conto terzi ma anche alle imprese che svolgono trasporti in conto proprio, così come alle aziende che svolgono attività di trasporto di persone e, più in generale, a tutte le imprese che svolgono attività di produzione o scambio di beni o servizi, qualora effettuino trasporti internazionali.
Misura dell’incentivo.
Lo sgravio è pari all’esonero dal versamento dell’80 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.
Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL oltre alle contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
L’agevolazione spetta a partire dal mese di paga successivo rispetto alla data di raggiungimento della soglia prevista di 100 giorni annui nel 2016 o nel 2017, fino al periodo di paga di novembre 2018.
Condizioni per il diritto all’esonero contributivo
La norma in esame prevede l’esonero nella misura dell’80% dei complessivi contributi previdenziali esclusivamente in relazione ai conducenti che effettuino servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui; il raggiungimento delle 100 giornate deve, pertanto, essere considerata una condizione al fine del riconoscimento dell’agevolazione.
Il calcolo delle giornate deve essere effettuato a partire dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore del citato esonero.
Ai fini del computo delle 100 giornate previste dalla disposizione devono essere considerate anche le giornate impiegate interamente in tratte nazionali di un trasporto internazionale, nonché quelle impiegate in viaggi internazionali tra stati diversi dall’Italia.
Come è noto, inoltre, ai fini della legittima fruizione dell’esonero, i veicoli utilizzati per l’attività di trasporto devono essere equipaggiati con tachigrafo digitale; a fini di verifica, gli organi preposti al controllo esamineranno la documentazione di trasporto (lettera di vettura internazionale o documento di trasporto di cose in conto proprio), la carta tachigrafica del conducente da cui possa emergere il territorio attraversato e l’attività di guida effettuata, nonché le buste paga dei lavoratori per i quali si intende godere dell’esonero contributivo.
Come già accennato l’esonero è altresì subordinato alla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis di cui al Regolamento UE n. 1407/2013, nonché ai principi generali che regolano la fruizione dei benefici contributivi.
Si invitano le aziende Clienti con lavoratori adibiti a trasporti internazionali, come sopra evidenziati, ove interessate alla misura di esonero a prendere contatti con lo Studio per valutare l’eventuale predisposizione della domanda per i periodi interessati.
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