Scade il 16 marzo 2017 il termine per il versamento, da parte delle società di capitali, della c.d. tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali. La vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori (articolo 2421 c.c.). In particolare, si tratta dei seguenti libri e registri:

  • libro dei soci
  • libro delle obbligazioni
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
  • ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Queste scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio. Invece, gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.) non devono essere vidimati. Per tali scritture contabili, l’unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.

Le società di capitali devono versare, entro il 16 marzo di ogni anno, la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali dovuta per lo stesso anno, tributo che:

  • sostituisce tutte le tasse di concessione governativa che altrimenti sarebbero dovute per ognuna delle formalità di numerazione e bollatura eseguite nel corso dell’anno di riferimento, anche nel caso in cui tali formalità avvengano prima del pagamento della tassa stessa;
  • è dovuta in misura fissa, quindi a prescindere dal numero dei libri o registri sociali e dal numero delle relative pagine; il parametro in base al quale è determinata la tassa è costituito dal “capitale o fondo di dotazione” della società al 1° gennaio dell’anno di riferimento;
  • è deducibile ai fini IRES e IRAP.

I soggetti obbligati:

Sono tenute all’obbligo di versamento della tassa in esame le società di capitali, ivi incluse:

  • le società in liquidazione ordinaria;
  • le società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ecc.) e sempre che sussista ancora l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare.

Misura della tassa

La tassa annuale è dovuta in misura fissa, quindi a prescindere dal numero dei libri o registri sociali e dal numero delle relative pagine. L’importo della tassa è determinato in base al “capitale o fondo di dotazione” della società al 1° gennaio dell’anno in cui si effettua il versamento, secondo le seguenti misure:

  • capitale sociale o fondo di dotazione non superiore a € 516.456,90: € 309,87/annuali;
  • capitale sociale o fondo di dotazione è di importo superiore a € 516.456,90: € 516,46/annuali.

Il versamento per gli anni successivi al primo, va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, indicando il codice tributo “7085” e l’anno per il quale il versamento viene eseguito (2017, nel caso di specie).

Il versamento per l’anno di inizio attività va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA.

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